Aggiornamento in: Sociale Volontariato

Adempimenti richiesti per gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Tutto quello che c'è da sapere

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Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (C.T.S.) di cui al D. Lgs. n. 117/2017, i Registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di Promozione sociale, la cui gestione, in Toscana, era delegata ai Comuni capoluoghi, hanno cessato di operare e sono stati sostituiti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 20 del D.M. n. 106/2020, gli Enti iscritti al RUNTS sono tenuti a:

  • depositare sul portale RUNTS il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale, entro il 30 giugno di ogni anno;
  • aggiornare sul portale RUNTS i dati e le informazioni entro 30 giorni dalla modifica;
  • depositare tutti gli altri atti e aggiornare le altre informazioni;
  • aggiornare sul portale RUNTS il numero dei soci, volontari e dipendenti, se hanno subito variazioni, entro il 30 giugno di ogni anno (solo le ODV e le APS).


Rendiconti e bilanci: deposito obbligatorio entro il 30 giugno di ogni anno

I rendiconti e i bilanci devono essere depositati nel Registro unico nazionale del terzo settore nella forma prevista dal DM 39/2020, secondo i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), di rendiconto gestionale (Mod. B) e di relazione di missione (Mod. C), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del Codice del Terzo settore, entro il 30 giugno di ogni anno (art.20 comma 1 lett. B e comma 5 del D.M. 106/2020).

A norma dell'art.13 co. 2 del D.Lgs 117/2017, gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa ed è necessario redigere i documenti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (Mod. D del D.M. 39/2020).

La modulistica è reperibile al seguente link ►►

Si ricorda, altresì, che nel caso in cui l'associazione abbia svolto “attività diverse” da quelle di interesse generale l'organo di amministrazione è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa (mod. D) o nella relazione di Missione (mod. C). Nel caso di raccolte fondi occasionali, è necessario allegare un rendiconto secondo l’art. 87 co.6 del CTS.

Per gli ETS neo iscritti, l’adempimento è da assolvere entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.

Se l'ente viene iscritto al Runts prima dell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, dovrà redigere il bilancio di esercizio per quell’annualità secondo i modelli ministeriali per gli ETS.
Se l’ente viene iscritto al RUNTS nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, può approvare il bilancio di esercizio per quell’annualità anche non utilizzando i modelli ministeriali.

Si ricorda che il bilancio rappresenta uno dei documenti di verifica dei requisiti generali e specifici degli ETS da parte dell’Ufficio del RUNTS territorialmente competente nella fase di controllo, ai sensi dell’articolo 93 del Codice del Terzo Settore.


Deposito sul portale RUNTS degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni obbligatorie di cui all’art. 48 del C.T.S. e all’art. 20 del D.M. 106/2020.

Entro 30 giorni dalla modifica di una delle informazioni contenute nel RUNTS (ad esempio: dati anagrafici; forma giuridica; attività; organi sociali) gli Enti del terzo settore devono provvedere ad aggiornare tali informazioni effettuando un’istanza di variazione sulla piattaforma telematica (art. 20 comma 5 del D.M. 106/2020).

L’istanza di variazione potrà essere effettuata dal rappresentante legale dell’ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l’ETS aderisce, da uno o più amministratori dell’ETS o in mancanza, i componenti dell’organo di controllo oppure da un professionista iscritto all’albo di cui all’articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.
       
Entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente, le ODV e le APS devono aggiornare (nel caso ci siano stati dei cambiamenti) il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto.

Le ODV e le APS, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 32, comma 1, e art. 35, comma 1 del CTS (rispettivamente 7 persone fisiche o 3 ODV/APS), devono darne comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Il numero degli associati deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale, in assenza di integrazione, l’Ufficio cancella l’ODV/APS dal RUNTS (salvo eventuale richiesta di iscrizione dell’ente in altra sezione).

Per ulteriori informazioni si invita a consultare:

  • la pagina web di Regione Toscana ►►
  • il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ►► 
  • gli Uffici RUNTS territoriali competenti ►►


Per la verifica della iscrizione del vostro ente al RUNTS consultare https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti e scaricare l’elenco degli “Enti iscritti”, oppure eseguire una ricerca su https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Ricerca-enti.

Il rappresentante legale dell’E.T.S. (Ente del Terzo Settore) interessato ad accedere alla posizione del proprio Ente sul relativo Portale all’indirizzo
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
può farlo autenticandosi con SPID (Carta nazionale dei servizi, CIE, ecc), al fine di verificare ed aggiornare i dati presenti nonché di depositare i documenti necessari al mantenimento della iscrizione nel RUNTS. Si ricorda inoltre che per determinati adempimenti è necessario essere in possesso della firma digitale.

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Aggiornato al:
28.05.2024
Article ID:
204837970