Trasmigrazioni dai registri regionali al RUNTS

Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei vecchi registri regionali che sono state trasmigrate nel RUNTS dagli Uffici competenti secondo l’art. 54 Dlgs 117/2017 e art. 31 Decreto ministeriale 106/2020, è possibile consultare la lista di tutti gli Enti iscritti al RUNTS, con o senza provvedimento.

In particolare, per gli Enti iscritti senza provvedimento, per scadenza dei termini, si consiglia di visionare le liste predisposte dal Ministero.

Si ricorda che per gli Enti presenti in queste liste è obbligatorio procedere alla regolarizzazione della propria posizione RUNTS.

Ciascun ente deve verificare e aggiornare i dati presenti sul portale e depositare i documenti necessari al mantenimento della iscrizione nel RUNTS, attraverso una pratica di “variazione”, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.M. 106/2020:

  • l’Atto Costitutivo e lo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore approvato e registrato presso l’Agenzia delle entrate;
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;
  • i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
  • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente;
  • gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille se successiva all’iscrizione;
  • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale conformi agli schemi approvati dal DM del 5 marzo 2020 che interessa i bilanci a partire dall’anno 2021 e 2022. I bilanci, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.M. 106/2020, vanno depositati sul RUNTS obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni  anno successivo alla annualità di riferimento. (da inserire attraverso apposita istanza di deposito bilancio sul Portale RUNTS).

Per gli enti con personalità giuridica o che intendano ottenerla tramite l’iscrizione al RUNTS, è necessario allegare alla documentazione la relazione di sussistenza del patrimonio redatta da un revisore dei conti e asseverata da un notaio con data non antecedente i 120 giorni previsti dalla normativa a partire dalla data di ricevimento da parte del notaio della documentazione contabile, come previsto dall’ art. 22 del Cts e dagli artt. 16 e ss. D.M. 106/2020. Si precisa, in questo caso, che la pratica di variazione deve essere effettuata sul Portale dal Notaio.

L’Ufficio del RUNTS in caso di mancato deposito delle informazioni/documenti necessari al mantenimento dell’iscrizione di cui all’art.20 del D.M. 106/2020, diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, trascorsi i quali, in caso di mancata ottemperanza, l’ente verrà cancellato dal Registro come stabilito dall’art. 48 co.4 del Dlgs 117/2017.

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Aggiornato al:
19.12.2023
Article ID:
182424087