Come iscriversi al RUNTS

L’iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore”, non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l’ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica, per esempio il 5 per mille, storico strumento di sostegno del non profit, che si apre a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale, snellendo alcune procedure burocratiche, accelerandone i tempi di erogazione e modificandone le soglie minime.

Procedura
Per procedere alla compilazione di una nuova pratica di iscrizione, collegarsi al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente accedere al Registro con l’identità SPID o la CIE (Carta di Identità Elettronica) del Presidente/Legale Rappresentante dell’Ente da iscrivere. Inoltre è necessaria la firma digitale e la casella di posta elettronica certificata (Pec) intestata all'ente.

Dalla home page cliccare su Richiedi e poi su Iscrizione, e compilare i campi obbligatori Codice Fiscale e Denominazione Ente. Cliccando su Prosegui verrà generata l'istanza da compilare alla quale verrà assegnato un codice identificativo univoco. Si potrà quindi procedere con la compilazione delle diverse sezioni di cui l'istanza si compone e l'inserimento degli allegati, in formato PDF/A, eventualmente firmati in modalità CADES (ovvero con estensione .P7M). Una volta compilata nei vari campi l'istanza, si dovrà procedere a scaricare sul PC la distinta generata dal sistema, firmarla digitalmente, senza spostarla o rinominarla, ricaricarla e procedere quindi con l'invio telematico della domanda di iscrizione, che il sistema inoltrerà automaticamente all'Ufficio RUNTS competente.

Per la procedura dettagliata dei vari step da seguire si rimanda al Decreto ministeriale 106/2020 e al manuale sul sito del Ministero.

Gli Enti che sono in possesso di personalità giuridica, o che intendono ottenerla con l’iscrizione al RUNTS, devono avvalersi della figura del Notaio per l’iscrizione alla piattaforma ministeriale, secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs 117/2017 e dagli artt. 16 e 17 del D.M. 106/2020. Si specifica che, per gli Enti già in possesso di personalità giuridica che ottengono l’iscrizione al RUNTS, la personalità giuridica ottenuta dai precedenti registri è sospesa.

Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio territoriale competente effettua l’istruttoria ed accerta i requisiti previsti dalla normativa. Se è tutto in regola, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, provvederà all'iscrizione nella sezione del RUNTS indicata nella domanda stessa.

In caso di domanda non corretta o incompleta, l’Ufficio invita l’Ente a completare o rettificare la domanda, o integrare la documentazione, assegnando un termine di massimo 30 giorni.

Entro 60 giorni dalla ricezione delle integrazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato all’Ente, l’Ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Se l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Ente sono redatti in conformità al modello standard tipizzato (art. 47 co. 5 del D. Lgs. 117/2017) il termine di 60 giorni di cui sopra è ridotto a 30 giorni.

 

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Aggiornato al:
19.12.2023
Article ID:
182420075