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Imposta demanio idrico: regolarizzazione agevolata entro il 30 novembre 2016

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C'è tempo fino al 30 novembre 2016 per non incorrere nell'accertamento e quindi nel pagamento dell'intero ammontare dell'imposta, con l'aggiunta delle sanzioni e interessi di legge. I termini per la regolarizzazione agevolata sono stati prorogati con legge regionale n. 77/2016

Come effettuare il pagamento:
- la somma da versare: il 20% del canone di concessione già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico.
- come versare la somma: su conto corrente postale n. 30030506 intestato a Regione Toscana
oppure bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana – codice IBAN IT20L0760102800000030030506;
- attenzione: indicare nello spazio della causale il numero di concessione e l'anno d'imposta soggetto a regolarizzazione.

Documentazione da inviare agli uffici della Regione Toscana
Gli uffici della Regione invita i contribuenti interessati a trasmettere copia della singola attestazione di pagamento dell'imposta regionale sul demanio idrico statale, unitamente alla copia del versamento del canone idrico dovuto per le singole concessioni relativamente alle annualità di riferimento, ad uno seguenti caselle e mail:
- impostademanio@regione.toscana.it
- casella pec regionetoscana@postacert.toscana.it

E' con decreto dirigenziale n. 442 dell'11 febbraio "Disposizioni attuative concernenti la regolarizzazione agevoata del'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico ex lege n. 81/2015 articolo 1 commi 3,4,5 e 6",  che la Regione ha provveduto ad indicare, relativamente al solo demanio idrico, le modalità procedurali e operative della regolarizzazione agevolata. i cui termini sono prorogati al 30 novembre 2016.

Legge regionale n. 81 del 28 dicembre 2015 "Legge di stabilità 2016" (testo integrale)
Estratto:
Art. 1 Disposizioni sui canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria.
1. Al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e di riequilibrare la connessa imposizione tributaria, con riferimento all'anno 2016, è sospesa la riscossione dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, nonché dell'addizionale regionale sui canoni per l'utenza di acqua pubblica di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica) e della imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

2. Per l'anno 2016 i canoni rideterminati e i correlati tributi regionali di cui al comma 1, sono riscossi entro il 31 dicembre 2016.

3. In considerazione dell'esercizio delle funzioni in materia di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposte o in corso di accertamento alla data del 31 dicembre 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento,
entro il 30 novembre 2016 (con legge regionale n. 77/2016), di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.

4. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 3, si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta negli anni oggetto di regolarizzazione agevolata.

5. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 3 o che, avvalendosene, omettono il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.

6. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 3.";

La Regione Toscana, con la legge regionale n.55 del 5 agosto 2016 aveva già effettuato una proroga riaprendo i termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali fino al 31 ottobre 2016.


 

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31.10.2017
Article ID:
13676753