Distributore

 

Persona  fisica  o  giuridica  in  possesso  del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato  un prodotto fitosanitario, compresi  i  rivenditori  all'ingrosso e al dettaglio.


Certificati di abilitazione alla vendita.

  • A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.
  • La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
  • Le regioni e le province autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dall'utilizzatore professionale ai fini dell'identificazione.
  • Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate e rinnovate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali abilitazioni, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità previste dal PAN.

 

Requisiti di accesso ai corsi di formazione per distributore.

  • Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di distributore soltanto i soggetti in possesso  di  diplomi  o lauree in  discipline  agrarie,  forestali,  biologiche,  ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed  ottenuto  una  valutazione  positiva sulle materie elencate nell'allegato I
  • I corsi di formazione per utilizzatori professionali e distributori possono essere costituiti da un corso di base comune che si differenzia però nella restante parte con materie specifiche in base al diverso ruolo.

 

Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione.

  • I certificati di abilitazione vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
  • L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione.
  • Le autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi.
  • I certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, sulla base di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo.

 

Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari.

  • A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.
  • Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.
  • Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 67 del regolamento (CE) 1107/2009 i distributori di prodotti fitosanitari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali.
  • Tale registro può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati. I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all'autorità regionale competente,così come previsto al comma 2, lettera b) dell'art. 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
  • Così come il registro dei trattamenti, compilato a cura dell'utilizzatore professionale, anche il registro delle quantità di prodotti fitosanitari venduti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. A tale scopo i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche tale registro può essere compilato con l'ausilio di sistemi informatizzati.
  • Per gli ulteriori adempimenti inerenti la compilazione dei suddetti registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita di cui al comma 6 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, il distributore è tenuto ad annotare il numero o codice dell'abilitazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 150/2012, esibita dall'acquirente.


Sospensione e revoca delle abilitazioni.

  • Le competenti autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'allegato I, parte C. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate.



 

Condividi
Aggiornato al:
19.03.2015
Article ID:
12426211