Aggiornamento in: Salute

Validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI

Art. 66 bis, comma 4, della Legge 77 del 17 luglio 2020

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La Legge 77 del 17 luglio 2020, all’art 66 bis, comma 4, ha delegato alle Regioni, per tutta la durata della fase emergenziale, le competenze in materia di validazione di dispositivi di protezione individuale e di mascherine di importazione, sulla base di criteri definiti a livello nazionale dall’INAIL, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, e dall’Istituto Superiore di Sanità, per quanto riguarda le mascherine.

Con Delibera di Giunta Regionale Toscana 1063 del 27 luglio 2020, è stata istituita presso la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana una commissione tecnica, ratificata con Decreto 13464 del 25/08/2020,  e successivamente aggiornata con Decreto 5987 del 14/04/2021 che ha il compito di procedere alla validazione dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine, sulla base dei criteri nazionali:

Potranno presentare richiesta di validazione in deroga esclusivamente i soggetti con domicilio fiscale nella regione Toscana o che intendano importare quanto sopra presso scali toscani. A tal fine il soggetto richiedente dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti previsti all’interno della domanda di validazione in deroga. I contenuti minimi della domanda e della documentazione di corredo alla stessa sono quelli indicati nei rispettivi criteri nazionali sopra indicati. Il facsimile della domanda, relativa a DPI o a maschere facciali ad uso medico, è disponibile di seguito:

Per presentare istanza di validazione, inviare la domanda, corredata della documentazione necessaria, tramite PEC all’indirizzo di Regione Toscana:

regionetoscana@postacert.toscana.it

indirizzandola a Regione Toscana - Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, riportando nell’oggetto la dicitura “art. 66 bis Legge 77/2020 – richiesta validazione mascherine e/o dpi”.

A far data dal 25/01/2021, la Commissione valuterà le richieste entro 30 gg dalla data di protocollo assegnata dalla Regione Toscana: 

  • nel caso la documentazione si riveli, a giudizio della commissione, incompleta, l’istruttoria della pratica verrà sospesa e riprenderà solo a seguito dell’avvenuta integrazione con i documenti richiesti. La documentazione integrativa dovrà essere trasmessa, secondo le medesime modalità di presentazione della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione della pratica; decorso inutilmente tale periodo la pratica verrà chiusa e sarà necessario presentare nuova istanza di valutazione.
  • nel caso la documentazione si riveli, a giudizio della commissione, non conforme, la richiesta verrà respinta, fornendo la motivazione della valutazione negativa.

Per eventuali chiarimenti contattare la segreteria della commissione:
Dott.ssa Simonetta Pedone,
mail: simonetta.pedone@estar.toscana.it
Tel. 055.799022

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Aggiornato al:
16.04.2021
Article ID:
25904671