Sicurezza degli impianti domestici


Nella prevenzione degli infortuni domestici è di fondamentale importanza la sicurezza degli impianti, per questo è necessario che questi siano realizzati in conformità alle norme di sicurezza previste dal DM n. 37/2008.
Per la sicurezza degli impianti, il decreto n. 37/2008 richiede che il committente o il proprietario affidi i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria solo ad imprese abilitate, e che queste al termine dei lavori rilascino al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Sono previste inoltre della sanzioni amministrative per tutti coloro che violano le norme contenute nel decreto stesso.
È indispensabile inoltre che sugli impianti vengano effettuati dei controlli, da parte di ditte abilitate (è da evitare il fai da te), così da verificare lo stato di efficienza e funzionalità e da ovviare ai danni dovuti al deterioramento e all'invecchiamento nel tempo dei componenti.
Una particolare attenzione va riservata agli impianti di riscaldamento autonomo avente potenzialità inferiore a 35 kW (30.000 kcal/h), per il quale vi è l'obbligo da parte del proprietario o dell'occupante di sottoporre a verifica annuale la propria caldaia mediante una ditta abilitata, che deve rilasciare il rapporto di controllo tecnico.
Vi sono inoltre delle verifiche periodiche previste per legge, che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL effettuano d'ufficio a scadenza sugli impianti a pressione e sugli impianti di riscaldamento centralizzati; mentre per gli ascensori la verifica periodica viene effettuata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL su specifica richiesta dell'amministratore del condominio. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del richiedente.

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Aggiornato al:
29.12.2009
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81915