Richiedere un nullaosta per le importazioni di vegetali

Quando si deve richiedere un nullaosta per l'importazione di vegetali

È necessario richiedere il rilascio del documento sanitario comune di entrata (DSCE-PP) comunemente detto “nulla-osta fitosanitario” quando si importano da Paesi terzi: vegetali (piante, sementi, frutti, ortaggi, tuberi, fiori e fronde recise, polline vivo, etc.), prodotti vegetali (ad es. legname) e altri oggetti (macchine agricole e forestali usate) se inclusi negli allegati XI parte A e B del Reg. UE 2019/2072 (così come modificato da successivi regolamenti) o nelle specifiche normative relative alle misure di emergenza UE o nazionali.

Per paesi terzi si intendono i paesi che non fanno parte della UE più i territori di Ceuta e Melilla, Guadalupa, Guyana francese, Martinica,Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin e isole Canarie (vedi art. 1 par. 3 Reg. UE 2016/2031)

Le spedizioni delle merci di cui sopra devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario valido emesso dal paese esportatore ed il loro arrivo deve essere segnalato sulla piattaforma “Traces” al Servizio fitosanitario, responsabile del “BCP” (Board Control Point). In Toscana abbiamo due BCP, uno presso il porto di Livorno ed uno presso l'aeroporto di Pisa.

Tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell’allegato XI parte A sopra indicato, sono sempre soggetti ai controlli fitosanitari, mentre quelli elencati nell’allegato B sono soggetti a controllo solo in percentuale; sarà il Servizio Fitosanitario (SFR) ad indicare di volta in volta se è necessario o meno ispezionare il carico e corrispondere i diritti fitosanitari.

Chi può richiedere un nulla osta per l'importazione di vegetali:

Coloro che sono iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) come importatori, ai sensi dell’articolo 65 commadel Reg. UE 2016/2031 o i loro rappresentanti in dogana.

Casi particolari: Bagagli passeggeri e piccole spedizioni a persone fisiche

Anche nel caso dei vegetali contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, o nelle spedizioni postali è necessaria la presenza del Certificato fitosanitario di cui sopra.

In questi casi se il quantitativo dei vegetali è esiguo, è destinato a persone fisische e non è destinato all'immisione in commercio, non è necessario fare la richiesta su TRACES.

Inoltre, sempre in caso di soggetti privati che importano occasionalmente vegetali per uso proprio (non professionale), l’iscrizione al RUOP non è necessaria.

Casi particolari: Importare per scopi scientifici educativi e prove ufficiali

L’importazione di organismi nocivi e/o vegetali, prodotti vegetali ed altre merci di vietata importazione nella UE, per prove ufficiali, scopi scientifici o educativi ha una propria disciplina, per la quale si rimanda alla pagina specifica del nostro sito.

Indicazioni particolari per la compilazione del certificato fitosanitario

Il Certificato fitonasitario viene rilasciato dalla autorità in materia fitosanitaria del paese in cui la merce è originaria, in molti casi in questo documento devono essere inserite delle specifiche dichiarazioni addizionali che dipendono da molti fattori differenti.

Come regola generale possiamo dire che le dichiarazioni sono quelle previste dall'allegato VII del Reg. UE 2019/2072 e da eventuali misure di emergenza che riguardino specifici organismi nocivi (ad esempio Xylella fastidiosa).

Si ricorda che in caso di dichiarazioni addizionali che non prevedano alternative come ad esempio: punto il 2.1 dell'allegato VII del Reg. UE 2019/2072, del suddetto "Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivai registrati e controllati dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e b) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione" la dichiarazione deve essere soddisfatta ma può essere omessa dal certificato, mentre debbono essere sempre riportate le dichiarazioni che prevedono diverse opzioni come ad esempio è necessario fare nel caso:

del punto 4.1 dell'allegato VII del Reg. UE 2019/2072 "Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate in vivaio e:

  • a) sono originarie di una zona che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuta indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del Reg. UE 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

  • b) sono originarie di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del Reg. UE 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny in seguito adispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione;

oppure

  • c) immediatamente prima dell’esportazione, sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro Thrips palmi Karny, indicato dettagliatamente nei certificati fitosanitari di cui all’articolo 71 del Reg. UE 2016/2031, sono state sottoposte ad ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Thrips palmi Karny.


In questo caso chiaramente deve essere riportato solo il punto che è vero, A o B o C.

Si ricorda che le dichiarazioni addizionali debbono essere riportate per esteso e non riportando solo il punto della normativa.

In generale prima della spedizione è sempre buona norma procurarsi una bozza del Certificato Fitosanitario prodotto dal paese di origine e sottoporlo al Servizio Fitosanitario competente del paese di destinazione per una verifica preliminare.

Divieti di importazione

A causa dell'alto rischio fitosanitario associato alla loro introduzione, ci sono alcuni vegetali, prodotti vegetali ed altri prodotti la cui importazione nell'intero territorio dell'Unione Europea o in alcune "zone protette" è vietata.

Tali esclusioni sono previste dall'art. 40, paragrafo 2, del Reg. UE 2016/2031, e vengono espresse negli allegati VI e IX del Reg. UE 2019/2072.

A questi vegetali, prodotti vegetali ed altri prodotti, si aggiunge un'elenco a carattere provvisorio, che ai sensi del Reg. UE 2018/2019 Reg.UE 2019 del 18 dicembre, viene redatto per regolamentare situazioni di emergenza.

In calce si rende disponibile una tabella con indicate le piante vietate, si raccomanda comunque di cosultare anche gli VI e IX del Reg. UE 2019/2072, sopra richiamati

Come fare la richiesta di nulla osta all'importazione

Chi intende effettuare una richiesta finalizzata al rilascio del nulla osta all'importazione deve registrarsi sul sito ECAS della Commissione Europea ed utilizzare la specifica procedura TRACES-NT mediante la quale, dopo gli eventuali controlli da parte della sede SFR di competenza, verrà rilasciato telematicamente il documento sanitario di entrata – DSCE più noto come “nulla osta fitosanitario”.

Si ricorda che è assolutamente necessario che alla richiesta siano allegati: il Certificato fitosanitario originale, (oppure limitatamente ai paesi autorizzati dall’Unione Europea che il Certificato Fitosanitario Elettronico, sia caricato e collegato alla richiesta sulla piattaforma TRACES.), la polizza di carico, la fattura ed ogni eventuale altro documento che l'SFR riterrà utile a capire entità, natura e situazione fitosanitaria della merce.

Il SFR resta comunque a disposizione per fornire informazioni dettagliate circa la documentazione necessaria a corredo della richiesta e le modalità di rilascio del nulla osta all'importazione.

I tempi necessari

Gli agenti doganali dovranno inoltrare la richiesta il giorno lavorativo antecedente allo sbarco della merce; tuttavia la tempistica del rilascio del nulla osta è vincolata ai tempi necessari per lo svolgimento dei controlli previsti dal Capo II (Controlli ufficiali) del Regolamento (UE)2017/625 e di eventuali analisi che si rendano necessarie.

Quanto costa e come pagare i diritti fitosanitari

Le spese per le verifiche documentali, identitarie e fitosanitarie effettuate ai posti di controllo frontalieri sono a carico degli importatori o dei loro agenti doganali e devono essere corrisposte prima dell’espletamento dei controlli.

Per ogni dettaglio sulla modalità di calcolo e di pagamento si rimanda alla specifica pagina del nostro sito Pagare i diritti fitosanitari

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento >>
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Regolamento(UE) 2016/2031
Regolamento (UE) 2017/625
Regolamento delegato (UE) 2019/2122
Reg. di esecuzione 2018/2019

Per ulteriori informazioni

invia una e-mail a: fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it

scarica l'elenco piante vietate
 

 

Condividi
Aggiornato al:
04.06.2024
Article ID:
23862879