Organizzazioni di Produttori (OP)

Le Organizzazioni di Produttori, OP, sono società costituite su iniziativa dei produttori di un settore specifico che si aggregano per svolgere una o più delle attività e perseguire uno o più degli obiettivi previsti all'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (Organizzazione Comune dei Mercati).

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Le Organizzazioni di Produttori, OP, sono società costituite su iniziativa dei produttori di un settore specifico che si aggregano per svolgere una o più delle attività e perseguire uno o più degli obiettivi previsti all’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (Organizzazione Comune dei Mercati)

Cosa sono le OP e come chiedere il riconoscimento

Le Organizzazioni di Produttori, OP, sono società costituite su iniziativa dei produttori di un settore specifico che si aggregano per svolgere una o più delle attività e perseguire uno o più degli obiettivi previsti all’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (Organizzazione Comune dei Mercati).

In particolare l’aggregazione consente di poter immettere sul mercato quantitativi di prodotto significativi, potenziando quindi l’offerta dei singoli e la loro visibilità. Al contempo l’aggregazione permette la pianificazione della produzione, un’assistenza tecnica comune e una riduzione dei costi di produzione e gestione.

Il riconoscimento quale OP può essere richiesto per uno o più Settori/Prodotti tra quelli elencati nell’Allegato I al Reg. (UE) n. 1308/2013 e, per i settori/prodotti non contemplati in tale allegato, in base alla normativa nazionale.

La domanda di riconoscimento, quale OP, deve essere fatta alla Regione in cui ha sede e opera la OP. Nel caso di OP con soci in più regioni, la domanda deve essere fatta alla Regione nella quale la OP ha il maggior valore di produzione commercializzata (VPC).

Il riconoscimento regionale permette l’iscrizione nell’elenco nazionale delle OP gestito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF).

Tra i requisiti minimi per l’ottenimento del riconoscimento, l’OP deve avere:

  • uno Statuto conforme al Reg. (UE) n. 1308/2013 e alle specifiche disposizioni nazionali;

  • un numero di produttori aderenti superiore al numero minimo previsto dalle specifiche disposizioni nazionali;

  • un valore della produzione commercializzata superiore al valore minimo previsto dalle specifiche disposizioni nazionali.

Le OP, oltre a possedere i requisiti al momento della domanda di riconoscimento devono sottostare al regime di controlli atto alla verifica periodica del mantenimento degli stessi e sono tenute ad aggiornare l’elenco ed i dati dei soci ad esse iscritti.

Per un approfondimento della normativa di base in materia di OP, si rimanda agli articoli 152, 153 e 154 del Reg. UE 1308 del 17/12/2013 - così come modificato dal Reg. (UE) n. 2117/2021 - di seguito riportati.

A livello nazionale sono state adottate specifiche disposizioni attuative del Reg. (UE) n. 1308/2013 relative alle OP dei diversi settori. In particolare:

  • per il settore ortofrutta D.M. n. 9194017 del 30/09/2020;

  • per il settore olio di oliva D.M. n. 617 del 13/02/2018 come modificato dal D.M. n. 7442 del 12/07/2019;

  • per tutti gli altri settori escluso ortofrutta e olio di oliva D.M. n. 387 del 03/02/2016 e D.M. n. 1108 del 31/01/2019.

La Regione Toscana ha attualmente riconosciuto, ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013 (OCM), 15 Organizzazioni di Produttori (OP) per i seguenti settori:

  • 4 OP per il settore prodotti ortofrutticoli;

  • 4 OP per il settore olio di oliva e olive da tavola;

  • 3 OP per il settore cereali;

  • 3 OP per il settore latte e prodotti lattiero-caseari;

  • 1 OP per il settore tabacco.

Queste OP, ognuna con le proprie specificità e peculiarità, rappresentano degli importanti esempi di aggregazione che consentono di accrescere il potere contrattuale dei produttori di base e di realizzare significative economie di scala nelle varie fasi delle filiere interessate, dall’acquisizione dei mezzi tecnici, alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Tuttavia in Toscana esistono ancora ampi margini di miglioramento e notevoli spazi per un’ulteriore aggregazione dei produttori e della produzione attraverso le OP.

Il Regolamento UE n. 1308/2013 prevede attualmente specifici regimi di aiuto UE per i programmi delle OP, esclusivamente nei settori dei prodotti ortofrutticoli e dell’olio di oliva e delle olive da tavola. Grazie a tali regimi di aiuto, ogni anno i programmi realizzati dalle OP riconosciute dalla Regione Toscana ricevono un contributo UE di circa due milioni di euro per ciascuno dei settori interessati (ortofrutta e olio di oliva). Con tali risorse vengono finanziati molteplici interventi realizzati dalle OP o dai soci, che risultano aggiuntivi e complementari rispetto agli interventi finanziati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per i medesimi settori.

Per ulteriori informazioni di dettaglio potete contattare:

Per le OP del Settore produzioni vegetali:

Il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”

Referenti: Luciano Zoppi e Tiziana Baglioni

Mail: luciano.zoppi@regione.toscana.it; tiziana.baglioni@regione.toscana.it

tel. 055-4385023, 055-4383710

Per le OP del Settore produzioni zootecniche:

Il Settore “PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE”

Referente: Gino Strangis

Mail: gino.strangis@regione.toscana.it

tel. 055-4385664

 

REG. (CE) n. 1308/2013, come modificato dal REG. (UE) n. 2117/2021


► Articolo 152
Organizzazioni di produttori

  • 1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:
     
    • a) sono costituite e controllate a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all’articolo 1, paragrafo 2;
    • b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:
      • i) trasformazione comune;
      • ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
      • iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;
      • iv) organizzazione comune del controllo di qualità;
      • v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
      • vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
      • vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;
      • viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo
    • c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
      • i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
      • ii) concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
      • iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell’investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
      • iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull’andamento del mercato;
      • v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
      • vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un’etichetta di qualità nazionale;
      • vii) provvedere alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio, preservare o favorire la biodiversità nonché stimolare la circolarità;
      • viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
      • ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
      • x) gestire i fondi di mutualizzazione;
      • xi) fornire l’assistenza tecnica necessaria all’utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.
         
  • 1 bis. In deroga all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un’organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l’offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

  • a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE;
  • b) purché l’organizzazione di produttori concentri l’offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all’organizzazione di produttori;
  • c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;
  • d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un’altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;
  • e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all’organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

  • 1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell’articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
     
  • 1 quater. L’autorità nazionale garante della concorrenza di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l’autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l’avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

  • 2. Un’organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49% del valore totale della produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell’Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2.


► Articolo 153
Statuto delle organizzazioni di produttori

  • 1. Lo statuto di un’organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
    • a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;
    • b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;
    • c) fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici.
       
  • 2. Lo statuto di un’organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
    • a) procedure per la determinazione, l’adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);
    • b) l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;
    • c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, nonché dei suoi conti e del suo bilancio;
    • d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall’organizzazione di produttori;
    • e) le regole relative all’ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
    • f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.
       
  • 2 bis. Lo statuto di un’organizzazione di produttori può prevedere la possibilità per i produttori aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell’offerta e dell’immissione dei prodotti sul mercato da parte dell’organizzazione di produttori. La concentrazione dell’offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall’organizzazione di produttori.
     
  • 3. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.


► Articolo 154
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

  • 1. Qualora uno Stato riconosca un’organizzazione di produttori, l’organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:
    • a) soddisfi le condizioni di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
    • b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni su piccola scale;
    • c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell’offerta;
    • d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
       
  • 1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un’organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, purché l’organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.
     
  • 2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 152.
     
  • 3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.
     
  • 4. Gli Stati membri:
    • a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un’organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;
    • b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;
    • c) in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
    • d) notificano alla Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell’anno civile precedente.

 

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
28.02.2022
Article ID:
24474858