nuova legge e costituzione ambiti turistici

La legge regionale 86 del 2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) ha innovato la disciplina del turismo, sostituendo la precedente legge, la 42 del 2000, ormai inadeguata sebbene modificata nel corso degli anni. La nuova legge è stata gradualmente revisionata per adeguarla ai nuovi orientamenti normativi nazionali, con particolare riferimento alla disciplina degli affittacamere e bed and breakfast, alle locazioni turistiche e alle professioni turistiche. Tra le principali novità introdotte: la divisione del territorio toscano in ambiti turistici di destinazione; il prodotto turistico omogeneo; l’ampliamento delle attività degli alberghi e dei campeggi per i non alloggiati; la rivisitazione della disciplina degli alberghi diffusi; l’introduzione di nuove tipologie di strutture ricettive, quali i condhotel e i marina resort; la differenziazione tipologica tra affittacamere e bed and breakfast; la previsione della comunicazione a fini ricognitivi per chi esercita la locazione turistica; la parificazione delle modalità di accesso alla professione di accompagnatore turistico a quelle delle altre professioni, quali la guida turistica e quella ambientale.

La legge ha suddiviso la Toscana in 28 ambiti territoriali omogenei, in base alle specifiche caratteristiche di ogni zona.

La legge regionale 24 del 2018 ha integrato il Testo Unico con la definizione degli Ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica. I Comuni devono organizzarsi all’interno di questi nuovi ambiti territoriali per gestire in forma associata l’informazione e l’accoglienza turistica e definire insieme a Toscana Promozione Turistica le azioni di promozione.

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Aggiornato al:
08.09.2020
Article ID:
24181282

chiuso in redazione il 15 luglio 2020