Norme per il Governo del Territorio

Mappa della classificazione sismica in ToscanaCon l'entrata in vigore della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"  (L.R. 65/2014) è stata regolamentata la materia a quasi 10 anni dall'entrata in vigore della L.R. 1/2005, ora abrogata. Con la L.R. 4/2012 erano già state introdotte modifiche  per quanto riguarda la vigilanza e controllo e per le sanatorie sulle costruzioni in zona sismica.

I Regolamenti di attuazione della L.R. 65/2014 sono:

Regolamenti ABROGATI:


Regolamento - n. 1/R - Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Sul BURT del 21 gennaio 2022 è stato pubblicato il Regolamento n. 1/R del 19 gennaio 2022 “Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”.

Tale regolamento, che entrerà definitivamente in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, quindi dal 20 febbraio 2022, subentra all’omologo precedente n. 36/R/2009 che, di conseguenza, sarà abrogato.

Il nuovo regolamento recepisce tutte le novità introdotte negli ultimi anni al Dpr 380/2001, già introdotte anche nella Lr 65/2014, riguardanti le procedure amministrative in ambito di costruzioni in zona sismica e dà attuazione all’articolo 181 della Lr 65/2014. In particolare viene riunito in unico atto normativo e applicativo quanto anticipato con le Delibere di Giunta regionale n. 663/2019 e n. 587/2020. Al contempo vengono apportati ulteriori modifiche sempre nell’ottica della semplificazione amministrativa e valorizzazione delle professionalità coinvolte nel processo progettuale ed edilizio.

In sintesi, richiamata la classificazione sismica del territorio regionale attualmente vigente:

  1. vengono specificate le modalità di presentazione delle istanze di deposito del progetto e di richiesta di autorizzazione sismica, specificando il contenuto dei progetti, anche in funzione della loro importanza e rilevanza;

  2. vengono riviste le modalità di effettuazione dei controlli sui progetti (autorizzazione, sorteggio a campione) in funzione della pericolosità sismica e della rilevanza degli interventi di progetto;

  3. vengono individuate le particolari tipologie di intervento introdotte con l’articolo 94 bis del Dpr 380/2001 in particolare le opere “prive di rilevanza”, le opere “complesse” e le “varianti non sostanziali” oltre a rivedere, con lievi modifiche, l’elenco delle opere strategiche e rilevanti;

  4. viene prevista la possibilità di segnalare nella relazione di ultimazione dei lavori (o nella dichiarazione di regolare esecuzione) alcune piccole modifiche non rilevanti introdotte nel corso dei lavori;

Completano il regolamento 3 allegati che elencano rispettivamente le opere e gli interventi di cui al punto c).

Per quanto riguarda inoltre le tipologie di indagine geologiche, geotecniche e geofisiche il regolamento all'art. 5 prevede la predisposizione di linee guida regionali sulle tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti che sono state approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 31/01/2022 e che entrerà in vigore contestualmente al regolamento.
Il contenuto di tali linee guida presenta la medesima impostazione e criteri similari rispetto a quelli gia' contenuti del precedente regolamento 36/R/2009, ovvero proporzionando le indagini geologiche in relazione alle dimensioni e all’importanza degli interventi edilizi da realizzare e in funzione del contesto geologico di riferimento prevedendo altresì alcuni elementi innovativi tra cui:
- approfondimenti e indicazioni sulle modalita'di elaborazione delle relazioni geologiche, geotecniche e sismiche e sugli standard relativi alle indagini;
- disciplina specifica circa gli approfondimenti geologici per interventi di miglioramento sismico e/o per opere di modesta rilevanza e/o per interventi non chiaramente individuabili nelle classi di indagini;
- disciplina specifica per la definizione dell'azione sismica;

Tale delibera entrerà in vigore contestualmente al Regolamento 1/R/2022.

        I documenti normativi sopra richiamati, regolamento e linee guida, sono stati elaborati dal Settore sismico regionale anche con la collaborazione degli Ordini professionali che hanno offerto un fondamentale contributo alla loro redazione.

Sono stati raccolti tutti i quesiti presentati durante il corso di formazione con l'Ordine dei Geologi della Toscana del 14 febbraio 2022 e pervenuti successivamente >>> Faq

Il regolamento 36/R è abrogato.

Regolamento - n. 5/R - Disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche

Il regolamento 5/R di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 20104, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (LR 65/2014) disciplina le direttive per la predisposizione di indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico e, per la prima volta in Italia, definisce i criteri per l'individuazione delle classi sotto il profilo sismico. 

In particolare, ai fini della pianificazione territoriale, prevede gli studi di microzonazione sismica e la definizione delle aree a rischio sismico, secondo i criteri definiti nell'allegato 1 dell'allegato A della delibera n. 31/2020. I comuni o l'unione dei comuni devono predisporre le cartografie di rischio sismico, pericolosità, vulnerabilità, esposizione sismica e una relazione illustrativa che sdescriva i criteri e la valutazione di rischio. Per approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata.

Il regolamento 53/R è abrogato.

Regolamento - n. 58/R - Verifiche nelle zone a bassa sismicità

ll regolamento 58/r di attuazione dell`articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

Il Regolamento prevede che la zona 3 sia suddivisa in fasce di pericolosità che tengano conto del "valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d'uso (Cu) pari ad 1 (classe d'uso II)", di seguito indicato "ag" come segue:

a) fascia A, contraddistinta da valori di ag > 0.15g;
b) fascia B, contraddistinta da valori di 0.125< ag ≤ 0.15g;
c) fascia C, contraddistinta da valori di ag ≤ 0.125g;

la percentuale del campione da assoggettare a verifica sia determinata su base provinciale nella misura di seguito indicata:

a) per le fascia A, nella misura del 40 % dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento;
b) per le fascia B, nella misura del 10 % dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica;
c) per le fascia C , nella misura del 5 % dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica.

Per le zone 4, viene confermata la percentuale dell'1 % dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica.

Regolamento - n. 36/R - Attività di vigilanza e verifica delle costruzioni in zona sismica

Con l'entrata in vigore della delibera di Giunta regionale n. 663 del 20 maggio 2019 è stato approvato l'allegato A relativo all'elenco degli Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (Paragrafo 3.2, punto 3 delle Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale).

Tale elenco di fatto abroga quello precedentemente in vigore (all. A al regolamento 36/r di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 , disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) in forza dell'art. 94 bis del D.Lgsl. 32/2019.

E' consultabile il documento esplicativo ed applicativo sugli articoli 6 e 7 del Regolamento DPRG 36/R/2009 >>>

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Aggiornato al:
01.04.2022
Article ID:
175402