FAQ su Avviso PNRR Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

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1. Cosa fare in presenza di problemi con l’accesso all’applicativo o con la trasmissione della domanda tramite applicativo?
L’applicativo predisposto da Cassa Depositi e Presiti per la presentazione delle domande è accessibile attraverso il portale https://portale-paesaggirurali.cdp.it
La Regione ha provveduto a pubblicare nella pagina web dedicata all'Avviso le linee guida per il funzionamento dell'applicativo “Indicazioni operative sull'applicativo CDP”.
In caso di problemi riscontrati nelle procedure di accreditamento, caricamento, compilazione e trasmissione si prega di:

  • in prima battuta scrivere una mail a: bando.architettura@cdp.it
  • in seconda battuta chiamare il numero verde 800.020.030 e seguire le istruzioni vocali date dal risponditore automatico (per il Fondo Architettura Rurale occorre digitare il tasto 3) dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

2. Ai fini della presentazione della domanda è possibile operare la delega a soggetto terzo per la trasmissione della domanda su applicativo? E per la presentazione della domanda?
Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può presentare una ed una sola domanda, e pertanto può accreditarsi per l’accesso al portale di CDP.
Il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato (ad esempio un parente di proprietario molto anziano o di proprietario fisicamente impossibilitato a seguire le operazioni di candidatura) deve procedere con apposita delega con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere atti giuridici nel suo interesse al rappresentante e l'oggetto sarà il compimento di determinati atti specifici ( DPR 445/2000 - art. 38).

3. E’ possibile sostituire nella domanda e negli allegati progettuali alla firma digitale la firma autografa con allegato il documento di identità del dichiarante?
No, l’Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.

4. Una domanda può riguardare più di un bene? In questo caso si possono cumulare le richieste di contributo?
No, l’Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di 150.000,00 euro, ma in una stessa domanda possono essere previsti interventi su più beni purchè insistenti nella medesima area e strettamente collegati tra loro, oltre che tutti di proprietà dello stesso soggetto: ad esempio un complesso di beni con antistante pozzo o edicola votiva o muretto a secco, una chiesetta rurale con antistante muretto a secco, ecc…..

5. Rispetto alla tipologia di beni candidabili, un bene che nel corso dei secoli è stato inglobato in un centro abitato, può essere candidato a finanziamento?
No, l’Avviso esclude beni che alla data attuale non siano ubicati in aree rurali e fuori dai centri abitati, dalle frazioni e dai borghi. In questo la descrizione urbanistica e paesaggistica dell’area in cui il bene ricade è importante.

6. E’ possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020 pur avendo sottoscritto un preliminare di acquisto in precedenza alla stessa data?
Il preliminare di acquisto non costituisce titolo di proprietà.
Nel caso in cui nel medesimo preliminare si sia disposta una data utile per la consegna del bene alla disponibilità dell’acquirente, pur nelle more di definire il rogito di compravendita, il preliminare di acquisto deve avere data certa, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione o ancora avere apposta una marca da bollo.

7. Il requisito della proprietà o disponibilità d’uso di un bene da candidare è richiesto sempre al 31 dicembre 2020 o questo si applica solo per alcune tipologie di beni?
Chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31 dicembre 2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.

8. Quando si configura un progetto d’ambito: solo con beni contermini o anche in altri casi?
Un progetto d’ambito è un progetto  presentato unitariamente, cioè che aggreghi più di una domanda, ciascuna per un distinto bene e ciascuna presentata da un diverso proprietario, possessore o detentore a vario titolo, con riferimento a un complesso di 2 o più beni che  insistono su aree contermini o non significativamente distanti e che siano coevi e funzionalmente o tematicamente connessi, allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica e di valorizzazione culturale della medesima area di riferimento. Un esempio di collegamento funzionale è dato da una chiesetta rurale sita nei pressi di una antica masseria in un’area delimitata da muretti a secco e con presenze di edicole votive. Un esempio di collegamento tematico è dato da due o più mulini ad acqua lungo un itinerario turistico-culturale, in un tratto paesaggisticamente omogeneo.
In caso di progetto d’ambito la unitarietà sta nel fatto che ciascuna domanda ha vita a sé, e tutte le domande devono indicare di concorrere a un progetto d’ambito, di cui devono allegare la medesima “Relazione sui Progetto d’ambito” che enuclei tutti i beni, i rispettivi proprietari e le principali finalità del progetto medesimo.

9. E’ possibile candidare a finanziamento il solo rifacimento di un muretto a secco?
Se tale rifacimento è parte integrante di un intervento di riqualificazione paesaggistica di uno spazio aperto ricadente in area di rilevante interesse naturalistico o paesaggistico, allora la realizzazione del solo muretto a secco è ammissibile, a condizione che lo stesso preesistesse da almeno 70 anni, potendolo dimostrare con materiale fotografico, atti notarili, carte urbanistiche.
Non è finanziabile la realizzazione ex novo di muretti a secco non già preesistenti.
Sono sempre ammissibili i rifacimenti e recuperi di muretti a secco di pertinenza di altri beni oggetto di intervento.

10. Per un bene da candidare è ammissibile la destinazione d’uso residenziale privato (non ricettività turistica)? E in questo caso è obbligatorio l’impegno alla fruizione pubblica?
Come recita l’art. 1 dell’Avviso pubblico gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale (PPTR) e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purche non destinati esclusivamente a coltura agricola. 
Gli interventi potranno,  altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
L’Avviso dunque non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell’artigianato rurale, ecc..), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purchè queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest’ultima andrà sempre attestata compilando l’apposito file della “Relazione sulla fruizione pubblica” e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc…

11. In caso di vendita o donazione del bene successivamente alla concessione del contributo finanziario e alla realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario perde i benefici acquisiti?
I vincoli a mantenere la destinazione d'uso ed ogni altro requisito dichiarato in fase di domanda devono permanere per almeno 5 anni oltre la conclusione dell'intervento medesimo. La proprietà è uno di questi requisiti, quindi l'eventuale cessione del bene ad un soggetto terzo determinerebbe la perdita del finanziamento concesso, con conseguente provvedimento di revoca.

12. Nel progetto di recupero di un bene è possibile prevedere la realizzazione di nuove volumetrie contigue ai volumi del bene principale oggetto di intervento?
No, non è prevista la realizzazione di nuove e maggiori volumetrie, salvo che non sia espressamente prescritta la realizzazione di volumi tecnici connessi alla piena accessibilità e fruibilità del bene e dell’area in cui esso insiste: ad esempio per la realizzazione di un servizio igienico non realizzabile diversamente.

13. Nel progetto di recupero di un bene e della sua area circostante, è possibile realizzare piscina, pergolati altre aree di pertinenza per ospiti e visitatori?
No, è sempre esclusa la realizzazione di componenti aggiuntive rispetto alla configurazione  preesistente dell’area, che peraltro nulla apportano in termini di valorizzazione paesaggistica.

14. In caso di un bene collabente, è possibile proporre come intervento di recupero e valorizzazione la totale demolizione e la integrale ricostruzione del bene rispettando ove possibile le caratteristiche architettoniche originarie?
No, il recupero delle volumetrie preesistenti per realizzare una struttura ex novo non è ammissibile a finanziamento. Al contrario è ammissibile a finanziamento un intervento di messa in sicurezza e di valorizzazione dei ruderi/resti che rimangono visibili, anche ad esempio con apporti tecnologici per favorire visite virtuali dei luoghi e riscoprire gli aspetti originari dei beni.

15. Che cosa si intende per piano di pubblica fruizione del bene?
Un piano per la fruizione pubblica è necessario per attestare la piena valorizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento e tuttavia non deve essere esclusivo o assorbente rispetto all'uso privato dell'immobile o addirittura all'uso produttivo.
Un piano di visite guidate, piuttosto che di giornate dedicate al turismo rurale o all'educazione ambientale, in collaborazione con una organizzazione del territorio (solo per fare alcuni esempi) sarà più che sufficiente per assolvere al vincolo, purchè supportato da un impegno concreto, cioè la definizione di una collaborazione privato-privato ovvero di un patto di sussidiarietà ovvero di una concessione in uso per alcuni periodi dell’anno e la previsione di spese specifiche nell’ambito del progetto per allestimenti e dotazioni funzionali alla fruizione accessibile e di qualità del bene stesso.
La durata di un piano di fruizione pubblica non può essere inferiore a 5 anni.

16. Una impresa agricola che voglia candidare un bene di  proprietà per destinazioni d’uso non strettamente collegabili all’attività principale di impresa, di quale regime di aiuto può beneficiare?
Se una impresa agricola intende candidare un bene di rilevante interesse storico-artistico-culturale del paesaggio rurale  (riconosciuto con DM ai sensi del Codice dei Beni Culturali) per un intervento di tutela del patrimonio culturale  nell’ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che,  in coerenza con l’attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, allora l’impresa può beneficiare di un aiuto pari al 100% del costo totale dell’intervento e fino a 150.000,00, quindi non si applica il “de minimis agricolo” (Reg. (UE) 1408/2013.

17. Nei 5 anni di impegno, sarà possibile cambiare l’utilizzo dei locali ristrutturati rimanendo sempre in ambito agricolo nel rispetto della normativa urbanistica vigente? Ad esempio: sarà possibile modificare l’uso dei locali da rimessa/stalla/fienile agricoli (funzioni storiche degli immobili) a laboratorio/magazzino/spaccio agricolo? Oppure ancora da abitazioni agricole (funzione storica degli immobili) ad agriturismo?
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 dell’Avviso, la destinazione d’uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.

18. Quali sono i beni per i quali viene concesso il contributo nella misura massima del 100%?
Il contributo al 100% fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro , viene concesso solo ai beni per i quali sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

19. In che misura viene erogato il contributo nel caso di più proprietari per lo stesso immobile?
Nel caso siamo presenti più soggetti aventi titolo sullo stesso bene, uno solo di essi assume il ruolo di soggetto proponente per la domanda di finanziamento nei limiti previsti dall’Avviso.

20. Sono ammesse le spese relative alle demolizioni?
No, non sono ammesse spese per la demolizione ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso.

21. E’ previsto nel bando un livello specifico di progettazione?
Non è previsto un livello minimo di progettazione per partecipare all’avviso; è previsto un punteggio premiante in relazione al livello di di progettazione presentato (art. 10, comma 5, punto 4  Cronoprogramma e livello progettuale)

22. Cosa si intende per “beni censiti o classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica” (avviso art. 2 comma 2)?
Sono gli immobili, edifici o complessi edilizi individuati nei quadri conoscitivi e/o apparati normativi degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica con differenti modalità (rappresentazione cartografica, schedature, classificazioni normative).

23. Sono ammesse pergole fotovoltaiche?
Non è ammessa l’installazione di nuove pergole fotovoltaiche. È, invece, ammesso l’intervento su pergole già esistenti in prossimità di edifici da efficientare purchè i pannelli vengano posizionati distanziati fra loro in modo da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e in modo da non caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti.

24. Cosa si intende per “layout dei lavori” (avviso art.8 comma 4 lettera e)?
Per layout dei lavori si intende una rappresentazione grafica dei lavori da realizzare
(ad esempio planimetrie ed altri elaborati grafici).

25. Graduatoria redatta su punteggio o data di arrivo?
Bando a sportello: superati i 60 punti si procede in ordine di arrivo.

26. Come viene verificata la classificazione dei beni con più di 70 anni?
Verificando accatastamento, carte storiche, atti di acquisito/successione/donazione, documentazione fotografica.

27. Ci sono deroghe alle destinazioni previste dal Regolamento Urbanistico,
visto che sono consentite solo attività residenziali o agricole? Ad  esempio volendo fare un punto d’incontro per turisti a piedi o in  bicicletta con servizio di ristoro, relax e alloggio?"

Non sono previste deroghe agli Strumenti Urbanistici. L’intervento  candidabile a finanziamento deve essere ammesso dallo Strumento  urbanistico e rispettare la normativa vigente in materia. 

28. Quali sono le aree interessate dai Progetti di Paesaggio ai sensi dell’art. 34 della Disciplina del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico?
I Progetti di Paesaggio (PdP) coprono i seguenti territori comunali.
Le Leopoldine in Val di Chiana: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Chiusi
Ferro-ciclovie della Val d’Orcia, dei Colli e delle Crete senesi: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Montalcino, Monteroni d’Arbia, Murlo, Rapolano Terme, San Quirico d’Orcia, Siena, Sinalunga, Trequanda; Civitella Paganico e Roccastrada.
I Territori del Pratomagno: Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Castelfranco-Pian di Scò, Castiglion Fibocchi, Reggello, Pelago, Montemignaio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Castel Focognano e Talla.
Isola di Capraia: Capraia Isola.
I Territori del Mugello: Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero.
I Territori della Val di Cecina: Volterra, Casale Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Pomarance, Riparbella, Monteverdi Marittimo.
I Territori Lunigiana: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e il Comune di Pontremoli.

29. La proprietà collettiva di usi civici costituisce titolo per la partecipazione al bando in oggetto?
Sì, costituendo un altro modo di possedere beni immobili da parte delle comunità interessate.
Secondo la Legge 20 novembre 2017, n. 168, art.1 la proprietà collettiva di usi civici è caratterizzata dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano diritti di godimento, individualmente e collettivamente, su terreni che il comune amministra o la collettività da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

30. L’intervento può avere riconoscimento del contributo al 100% se ha ad oggetto un bene per cui è ancora in corso  la richiesta di dichiarazione di interesse culturale?
Sono da considerare ammissibili le domande relative ad interventi su immobili il cui iter di vincolo sia ancora in corso (in questo caso, si dovrà allegare la comunicazione di avvio del procedimento).
Nel caso il procedimento non sortisse poi un esito positivo ( ovvero riconoscimento di culturalita’ ai sensi dell’art. 13 del Codice BB.cc .), l’immobile non potrà godere di un contributo fino al 100%, ma rientrerà comunque nella categoria dei beni storico- testimoniali ( con almeno 70 anni) potendo così  ottenere un  contributo fino all’80%. 

31. In caso di un bene collabente, lo stesso è candidabile? E’ possibile recuperare i volumi originari pur nel rispetto delle eventuali prescrizioni imposte da vincolo indiretto? 
Sì, con l’obbligo che il recupero si configuri come una riqualificazione della categoria catastale, garantendo l’agibilità dell’edificio e ammettendo la presenza di persone all’interno del bene. Il recupero deve avvenire in modalità rispettosa dei vincoli sull’area e ottenere le autorizzazione previste. 

33. E’ previsto il finanziamento di interventi di recupero agronomico di vecchi ulivi di impianto documentato anteriore al 1940?
Sì, ma solo come pertinenza nell’ambito di un progetto più ampio ai sensi dell’art. 2 dell’avviso.

32. Un antico mulino abbandonato risalente al '400, accatastato all’urbano come residenziale ma in zona agricola, non vincolato ma schedato da Comune come edificio storico, rientra tra i requisiti richiesti?
Sì, se in territorio rurale.

33. La partecipazione al bando in oggetto risulta in conflitto con il cd. Bonus ristrutturazioni disciplinato dall’articolo 16bis del DPR 917/86?
Come riportato dall’articolo 7 comma 4 e) del Bando, non sono in ogni caso ammissibili le spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi.

34. In caso di intervento su parti comuni e indivise di un condominio, la domanda al bando può essere presentata dall’amministratore che dimostri di essere incaricato del ruolo di rappresentanza?
Sì, in tal caso l’amministratore può presentare domanda a condizione che la domanda e i documenti caricati risultino firmati digitalmente dal medesimo (senza delega al tecnico incaricato che predispone la domanda) e che vi sia la prova di delega come amministratore di condominio votato
dall'assemblea, allegando la delibera assembleare che lo nomina.

35. Qualora il beneficiario dell’intervento sia un’impresa che opera nel settore agricolo della produzione primaria, soggetta quindi al regime de minimis agricolo ex Reg. 1408/2022, che decida di realizzare interventi su beni collegati all’attività di impresa, come dovranno inquadrarsi i suddetti interventi? E in particolare:
1) gli interventi su fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze ricadono nel regime "de minimis" o sono soggetti a pieno contributo?
2) i suddetti fabbricati ed eventuali pertinenze dovranno essere compresi in particolari categorie catastali?

In merito al primo quesito posto, si fa presente che un edificio è considerato collegato all'attività di impresa agricola quando è funzionale a quest'ultima, sia che si tratti di un edificio residenziale che di un edificio di servizio.
La natura agricola dell'edificio residenziale è conferita dal titolare che deve abitare nell'edificio e deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. o del D.Lgs 228/2001.
La natura agricola dell'edificio di servizio è conferita dall'essere bene dell'azienda agricola e dall'uso agricolo di quest'ultimo anche quando impiegato per attività connesse così come definite ai sensi delle norme sopra citate. 
In merito al secondo quesito, i fabbricati e le pertinenze non devono essere comprese in particolari categorie catastali, ma devono rispettare le tipologie di patrimonio culturale rurale definite dall’art. 2 dell’Avviso pubblico.

36. In caso di due o più comproprietari di un medesimo immobile o bene storico, possono presentare ciascuno una domanda oppure un comproprietario presenta la domanda che l’altro comproprietario autorizza con apposita liberatoria? Qualora il bene fosse accatastato con diversi sub?
Non è possibile su un medesimo immobile far ricadere più domande di finanziamento (il massimale concedibile resta di 150.000,00 euro), anche se catastalmente dovesse risultare un’unica particella con due sub distinti.
In questo caso si consiglia che un proprietario proponga e sostenga l’investimento, avendo acquisito una sorta di liberatoria da parte dell’altro comproprietario, cioè un nulla osta ad agire.

37. In caso di un unico immobile accatastato come unica particella e diversi sub, ciascuno di proprietà di un proprietario diverso, è possibile che ciascun proprietario presenti la domanda di contributo per la sua parte di immobile e che tutte insieme le domande configurino un progetto di ambito?
In questo caso il bene deve considerarsi sempre il medesimo e il suo frazionamento non conduce a un progetto d’ambito, altrimenti più proprietari starebbero artificiosamente moltiplicando le quote di contributo cumulabili sullo stesso immobile. 

Aggiornato al:
12.05.2022
Article ID:
109359315