Aggiornamento in: Ambiente Energia

Dichiarazione art. 6 bis del D.lgs. 28/2011

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Nota bene: la presente pagina ha solo finalità divulgative. Per le norme in vigore i testi ufficiali sono quelli su BURT e Gazzetta Ufficiale.

Sugli impianti a fonte rinnovabile il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con legge 120/2020), aggiungendo al testo del decreto legislativo 28/2011 un articolo 6 bis, ha individuato un ulteriore tipo di procedura alla realizzazione e messa in esercizio degli stessi: una particolare “dichiarazione asseverata” accompagnata da una relazione progettuale.

La dichiarazione art. 6bis del D.lgs. 28/2011 (DILA - Dichiarazione di inizio lavori asseverata) si inserisce fra la “Comunicazione per interventi in attività libera” e la “procedura abilitativa semplificata - PAS”. Infatti è più impegnativa della Comunicazione ma contiene delle semplificazioni rispetto alla PAS.

La DILA può essere utilizzata per specifiche modificazioni a impianti con autorizzazione regionale/provinciale ma anche per realizzare ex novo talune tipologie di “fotovoltaico".

Alla pagina www.regione.toscana.it/autorizzazioni-rinnovabili sono descritti i nuovi impianti fotovoltaici realizzabili con DILA.

Si precisa che se lo stesso tipo di intervento fotovoltaico ricade anche nelle attività realizzabili con Comunicazione (vedi www.regione.toscana.it/autorizzazioni-rinnovabili) il privato potrà procedere in quel modo.

Le modalità della “dichiarazione asseverata” art. 6bis
Il proprietario o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione con la quale viene attestato il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie.
A tal fine la dichiarazione è accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. Alla dichiarazione sono allegati anche gli elaborati tecnici, redatti dal gestore della rete, per la connessione alla rete elettrica.
Nel caso degli interventi elencati ai commi 1 e 3 dell’art. 6 bis a seguito della presentazione di DILA il progetto di impianto fotovoltaico non è sottoposto a valutazioni ambientali e paesaggistiche discrezionali né all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati e il privato può iniziare a realizzare l’impianto subito dopo il suo deposito.
Resta ovviamente ferma la potestà del Comune di controllare la dichiarazione e i suoi allegati.


Avvertenza: si ritiene opportuno ricordare comuni adempimenti che rimangono comunque in carico al proponente:
- Il proponente deve avere titolarità esclusiva sull'immobile oggetto dell'intervento o realizzare l'intervento con le modalità di cui all'art. 1102 del Codice Civile (modificazioni per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne) o altrimenti avere assenso scritto degli altri contitolari.
- Il proponente deve avere i dati della ditta esecutrice, anche per una eventuale richiesta di verifiche.
- Il proponente è responsabile degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi decreto legislativo 81/2008, in particolare gli articoli 90 - 93 - 99 - 100)
- Nel caso di installazione di impianti sulla copertura degli edifici vanno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento della Regione Toscana 18/12/2013 n. 75/R "Misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza".

 

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Aggiornato al:
08.05.2023
Article ID:
25693474