Storia e Memoria - Stragi Naziste impunite


Il 26 maggio 1999 è la data fissata per l'inizio, davanti al Tribunale Militare di Torino, del processo a carico del tenente colonnello delle SS Siegfried Engel e del tenente delle SS Otto Kaess, chiamati a rispondere di quattro stragi commesse in Liguria, nella VI zona operativa che comprendeva, oltre al territorio della provincia di Genova, parte dei basso Piemonte: la strage della Benedicta, consumata fra il 6 e l'11 aprile 1944; quella del Turchino del 19 maggio 1944; quella dell'Olivetta di Portofino del 2 dicembre 1944: quella di Cravasco del 23 marzo 1945. Quando comincerà il processo, Engel, oggi tranquillamente residente ad Amburgo, avrà 90 anni, compititi il 31 gennaio 1999; quanto al Kaess, verrà dichiarato non luogo a procedere per essere egli nel frattempo deceduto a Colonia il 24 settembre 1998.
Di fronte a questa realtà che vede incardinarsi tiri procedimento per crimini gravissimi dopo 55 anni dai fatti, sorgono spontanee alcune domande: che senso ha oggi un processo di questa natura dopo più di mezzo secolo? non poteva esso venir celebrato subito dopo la fine della guerra, quando gli imputati non avevano ancora quarant'anni? più in generale, qual è stata la dimensione quantitativa e qualitativa di altri analoghi fatti commessi dai nazisti in Italia?
I singoli eccidi compititi dalle forze armate tedesche sul territorio del nostro Paese nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la fine dell'aprile 1945 sono generalmente ricordati nei luoghi del loro accadimento. Essi sono stati per lo più oggetto di ricostruzioni e testimonianze e se ne commemorano gli anniversari. Esiste quindi una radicata memoria locale di quegli avvenimenti. Dobbiamo invece constatare che eli essi, considerati nel loro insieme, non esiste una altrettanto forte memoria collettiva, quantomeno nel senso di una generale coscienza pubblica, estesa a ceti e generazioni diverse.
Analisi e contributi sull'occupazione tedesca in Italia e le caratteristiche che l'hanno contraddistinta sono stati elaborati (la storici italiani di indubbio valore con l'apporto determinante di studiosi tedeschi altrettanto qualificati. (1) Questi studi rappresentano tiri fondamentale riferimento per esaminare, muovendo da una base oggettiva, la questione, che non risulta sia stata fino a ora affrontata in modo organico, alla quale intendiamo particolarmente dedicare la nostra attenzione: quella del se, come, in quali termini e con quali limiti siano stati o meno perseguiti in sede giudiziaria, in generale e nello specifico del caso ligure, gli eccidi nazisti.
A quest'ultimo proposito costituisce una straordinaria, sconcertante e inedita novità la relazione del C.M.M. (Consiglio della Magistratura Militare), recentemente acquisita, relativa all'insabbiamento di centinaia e centinaia di processi nei confronti dei criminali nazisti: documento destinato a gettare una nuova luce sui molti interrogativi fino ad oggi aperti. All'analisi di questo documento giungeremo partendo da un breve richiamo delle caratteristiche generali della guerra nazista e di come esse abbiano compreso il sistematico compimento di atti illegittimi anche alla stregua delle leggi e degli usi di guerra, per passare poi all'esame di come quegli illeciti comportamenti siano stati attuati sul territorio italiano dai nazisti durante l'occupazione, con un particolare riferimento alle quattro stragi liguri dalle quali prende le mosse il nostro lavoro, riservandoci alcune riflessioni e conclusioni finali.

2. La guerra nazista
Com'è noto, la Seconda guerra mondiale si presenta come un conflitto radicalmente differente rispetto a tutti quelli dei passato per l'enorme numero delle perdite umane e delle distruzioni materiali conseguenti all'utilizzo di nuovi mezzi bellici forniti dal progresso della tecnica. Essa non si connota più come uno scontro che avviene soltanto tra eserciti, ma vede un coinvolgimento senza precedenti delle popolazioni civili, per cui non esiste più come in passato distinzione tra fronte dei combattimenti e fronte interno, il quale al conflitto è costretto a partecipare in prima persona. Una guerra combattuta fino alla resa finale, senza che siano prese in considerazione soluzioni di compromesso.
Ma ciò che caratterizza in modo peculiare questo conflitto è il tipo di guerra elaborato e praticato dai nazisti, efficacemente sintetizzato nel concetto di "guerra totale". Con questo termine venivano indicati non solo la concentrazione di tutte le energie della nazione tedesca in funzione dell'evento bellico mi anche il suo significato ideologico di guerra tra razze, di conquista e di sterminio, in cui, come osserva Enzo Collotti, "l'intransigenza non era più un fattore meramente ideologico e propagandistico ma eri diventata un fitto di carattere biologico, in cui la sopravvivenza di uno dei contendenti implicava l'annientamento anche fisico, e non li mera sconfitti militare, dell'altro antagonista e il potere totale di disposizione del vincitore sui vinti." (2)
Si trattava di differenze sostanziali tra la condotta bellica delle due parti, riconducibili non solo alle responsabilità tedesche nell'aver provocato la guerra ma anche alla diversa gravità di quelle violazioni dello ius belli inteso come l'insieme delle regole che avevano disciplinato l'esercizio della violenza tra stati sovrani in Europa a partire dalla formazione dello Stato moderno: diritto sostanzialmente codificato nel XIX secolo e sensibilmente incrinato dalla prima guerra mondiale.
Anche dopo la fine della prima guerra mondiale venne infitti posto il problema di processare il Kaiser per una serie di violazioni compiute dalle forze armate della Germania imperiale nel corso dei conflitto, dalla violazione della neutralità del Belgio all'affondamento proditorio di navi mercantili disarmate, all'uso dei gas tossici quali l'iprite. Tuttavia non vi fu in proposito accordo tra gli Alleati, e in particolare gli americani si opposero, in contrasto con la posizione più rigida degli europei sostenuta con vigore da Lloyd George. Si affermava che in fondo, come ricorda il Taylor, U-Boot e Zeppelin, gas tossici erano stati, si, impiegati brutalmente e senza scrupoli, ma erano pur sempre armi da guerra usate al fine di ottenere la vittoria militare. (3) Dal canto suo l'Olanda, ove il Kaiser si era rifugiato, negò che egli potesse essere estradato per violazioni non previste da leggi ordinarie. L'intenzione del processo non ebbe in sostanza alcun seguito e venne così meno l'occasione per un allargamento e ammodernamento dei diritto internazionale di guerra.
Radicalmente diversa si è presentata la situazione nel 1945 alla fine del secondo conflitto mondiale. Non vi fu esitazione in ordine alle necessità di sottoporre a processo una condotta della guerra che si era caratterizzata per la natura e la gravità dei crimini commessi, i quali non apparivano come modalità, pur dure e spietate, della condotta bellica finalizzata alla vittoria militare, ma come strumenti di annientamento e di dominio connaturati alla stessa ideologia nazista e al suo delirante piano di dominio della razza ariana nel mondo.
Fu così che al termine di quel conflitto venne costituito un tribunale militare internazionale e furono celebrati a Norimberga processi penali per crimini di guerra contro gli alti gerarchi e i maggiori responsabili del regime nazista, e in tutte le nazioni che avevano sperimentato la qualità inedita e terribile della violenza nazista vennero instaurati giudizi a carico dei responsabili delle atrocità. Va ricordato che per un'analoga condotta della guerra anche in Estremo Oriente, da parte giapponese, si costituì il Tribunale internazionale di Tokyo. Questo fatto senza precedenti fu motivato insieme dalla sensibilità eli popolazioni che uscivano da un incubo e dall'immane gravità delle violenze subite.
Nel quadro delineato le distanze tra i contendenti del secondo conflitto mondiale risultano ancora più grandi se si prende in considerazione la politica di occupazione praticata dai tedeschi nella loro espansione verso oriente, dalla Polonia ai territori invasi dell'Unione Sovietica. Politica che da un lato disponeva l'annientamento della popolazione ebraica e dall'altro prevedeva, con imponenti trasferimenti forzati, una vera e propria ricomposizione demografica consistente nella "espulsione dalle regioni dell'Est europeo di decine di milioni di appartenenti alle popolazioni locali per fare posto all'insediamento di gruppi etnici tedeschi." (4) In sostanza, il carattere "ideologico-razziale" fondato sulla pretesa supremazia e sul "diritto naturale" di dominio mondiale del popolo tedesco si esprime nel progetto eli sterminio di intere etnie (ebrei, zingari) e nell'assoggettamento schiavistico eli interi popoli quali gli slavi.
Ma anche nei confronti delle altre popolazioni il regime di occupazione tedesco si era caratterizzato comunque per li stia durezza, avendo sottoposto gli abitanti a soprusi che andavano ben il di là delle necessità belliche di controllo del territorio.

3. L'occupazione militare tedesca

La situazione dell'Italia dall'8 settembre 1943, data di annuncio dell'armistizio stipulato con gli Alleati, alla fine della guerra fu del tutto particolare in quanto legata alla condizione di un Paese che era stato il principale alleato del Terzo Reich e si era improvvisamente sganciato dalla guerra attraverso un accordo maturato segretamente. Sebbene la scelta dell'Italia rappresentasse una sorta di "ritorno alla ragione", ciò che in definitiva voleva la grandissima maggioranza degli italiani dopo il drammatico sogno di potenza filogermanico, Hitler e l'intero staff nazionalsocialista vissero quel l'avvenimento come un tradimento che meritava di essere punito. Cosi, se di un lato con la liberazione di Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso veniva creato (ufficialmente il 25 novembre 1943 con l'assunzione dei nome di Repubblica Sociale Italiana da parte del governo costituito fin dal precedente 27 settembre) un nuovo potere fascista repubblicano che nelle reciproche solenni dichiarazioni italotedesche rilanciava il Patto d'Acciaio, dall'altro lato venivano emanate da Hitler e dai suoi capi militari, con straordinaria rapidità, direttive ferocemente repressive che per certi versi assimilavano il trattamento riservato all'Italia a quello applicato nei Paesi dell'Est.
Quasi contemporaneamente all'ordine di occupare tutto il territorio italiano impartito alle truppe germaniche che, specialmente durante i 45 giorni fra la caduti e l'arresto di Mussolini e l'annuncio dell'armistizio, si erano dislocate nei principali punti strategici della penisola in previsione della defezione italiana, il 10 e 12 settembre 1943 furono emanate due direttive di Hitler che contemplavano tra l'altro la fucilazione di tutti gli ufficiali italiani che si fossero opposti al disarmo dei loro reparti. Osserva in proposito Schreiber che "storicamente il trattamento dei soldati italiani fu assolutamente unico, perché i tedeschi non rifiutarono mai nei confronti eli nessun popolo, nemmeno nella guerra di sterminio nell'Unione Sovietica, il diritto di autodifesa. Nel caso italiano invece la del tutto normale resistenza militare divenne tiri comportamento meritevole di morte e i suoi esponenti regolari passarono per franchi tiratori." (5) E' noto come queste disposizioni vennero applicate a Cefalonia ove, dopo l'eroica resistenza a lungo durata delle truppe italiane e la loro resa, non solo gli ufficiali ma anche i soldati della divisione Acqui furono fucilati in oltre 6.000. Va altresì ricordato che i circa 700.000 militari caduti nelle mani dei tedeschi subito dopo l'armistizio vennero deportati in massa in Germania e nei territori occupati a Est per essere utilizzati, in dispregio di qualsiasi convenzione internazionale, come forza di lavoro coatto. Essi non ebbero mai la qualifica di prigionieri di guerra, bensì quella, che lisciava campo libero all'arbitrio nazista, di internati militari.
Né queste azioni ferocemente punitive si limitarono alla fase strategica dell'occupazione e a quella immediatamente successiva, né riguardarono soltanto il comportamento delle forze armate dell'"alleato occupato". Nei confronti della resistenza all'occupazione, come ancora ricorda lo Schreiber, furono applicati metodi per molti versi analoghi a quelli previsti dalle direttive dell'11 e 16 dicembre 1942 emanate per la controguerriglia in Unione Sovietica e nei Balcani, in forza delle quali la truppa era "legittimata ed obbligata [ ...] ad usare senza limitazioni qualsiasi mezzo, anche contro donne e bambini, se questo [avesse portato] ad un successo." (6) In esse si prevedeva inoltre impunità illimitata per coloro che avessero compiuto azioni di tale natura. Il capo di stato maggiore del Comando della Wehrmacht, generale Jodl, nella discussione con Hitler per la stesura della direttiva del 16 dicembre ebbe a dichiarare che il divieto assoluto di qualsiasi procedimento disciplinare o penale per eccessi compiuti doveva rassicurare i soldati. Naturalmente l'applicazione degli ordini che venivano dall'alto spettava ai comandanti dei vari settori e via via delle singole unità operative sia della Wehrmacht sia delle SS, ed è intuitivo che questi miscela tra prescrizioni di indiscriminata violenza e garanzia di impunità trasformasse le unità militari germaniche, particolarmente quelle impiegate nel controllo dei territorio e nella cosiddetta polizia di sicurezza, in particolare le SS, in vere e proprie "macchine da guerra" capaci di ogni efferatezza.
Molteplici furono le ulteriori cause che concorsero a determinare il compimento nel territorio dell'Italia occupata di un'enorme quantità di atti criminali da parte tedesca, non solo a opera delle forze cosiddette speciali ma anche della Wehrmacht, come gli studi più recenti hanno accertato: nel quadro, che occorre comunque aver presente, di un abbassamento della considerazione della vita umana nelle situazioni in cui, come quelle di una guerra spietata, la realtà e la prospettiva della morte sono immanenti, e di una tradizionale educazione militare delle forze armate tedesche fondata sulla durezza e ostile a ogni riferimento ai sentimenti umanitari e ai canoni del diritto internazionale, agì in modo decisivo l'indottrinamento dell'ideologia nazista teso a creare la figura del soldato politico che identifica la propria azione con il principio dell'indissolubile unità tra popolo, razza e Stato. Costituì tiri ulteriore fattore importante la propaganda ufficiale del regime nazista che investiva i militari attraverso i Tagebücher dove il popolo italiano era presentato quale traditore, vigliacco e nullafacente, quindi di rango inferiore e comunque meritevole di poca considerazione. Osserva in particolare lo Schreiber (7) che l'atteggiamento antiitaliano in chiave razzista aveva avuto inizio fin dalla fine del 1940 e che esso nel 1941 ebbe una concreta espressione nella proposta avanzata dall'Ufficio razziale del partito nazionalsocialista di proibire il matrimonio tra tedeschi e italiani per escludere "una mescolanza dei due popoli (...) nell'ambito razziale".
Per comporre nel modo più completo possibile il quadro sopra delineato occorre destinare un cenno particolare a quanto venne attuato nella cosiddetta zona di operazioni del Litorale adriatico che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e quella di Lubiana costituita dal governo fascista dopo l'invasione della Jugoslavia nell'aprile del 1941. Il suddetto territorio era stato separato dal resto dell'Italia ufficialmente per ragioni militari, in realtà nella prospettiva di una futura annessione al Terzo Reich ed era stato posto sotto il comando dell'ex Gauleiter della Carinzia Friedrich Reiner, uno dei più fanatici esponenti del nazismo austriaco, propugnatore dopo l'Anschluss della politica espansionistica del Terzo Reich. (8)
A partire dal settembre del 1943 fu trasferito a Trieste, in successivi scaglioni, l'Einsatzkommando Reinhard (EKR), formato da 92 elementi in prevalenza appartenenti al Sicherheitsdienst (SD) e posto alle dipendenze del generale delle SS Odillio Lotario Globocnik (grande amico di Reiner, di nazionalità austriaca e triestino di nascita) nominato comandante supremo delle SS nel territorio dei litorale adriatico. Com'è noto gli Einsatzkommando (o Einsatzgruppen) erano reparti politicamente scelti dell'apparato di sicurezza che faceva capo a Himmler ed era formato principalmente da elementi delle SS. Essi erano dotati di una pressoché totale discrezionalità nell'espletamento dei compiti loro demandati, che consistevano essenzialmente nell'eliminazione fisica degli avversari del nazismo e dei gruppi etnici considerati inferiori. La loro opera, che causò centinaia di migliaia di morti, cominciava immediatamente dopo l'occupazione di nuove città, villaggi e territori da parte delle truppe avanzanti e continuava poi nel tempo. Tali gruppi operarono particolarmente in Polonia e in tutti i territori invasi verso Est. In effetti l'EKR aveva avuto la sua base a Lublino e dal 1941 aveva operato in quelle zone provvedendo anche all'organizzazione e partecipando alla gestione dei campi di sterminio di Treblinka, Sobibor e Belzec. Nel reparto erano inclusi, e furono trasferiti con esso nel Litorale adriatico, elementi che avevano partecipato al progetto della cosiddetta "Eutanasia" (Aktion T4), attuato per ordine di Hitler dal l° settembre 1939 al 1941, quando venne sospeso per la protesta di molte famiglie e delle chiese protestante e cattolica. Questo progetto consisteva nell'eliminazione delle "vite indegne di essere vissute" (lehensunwerten Leben) costituite dai portatori di handicap fisici e mentali: quando questo cessò, peraltro soltanto nei confronti dei tedeschi, aveva causato circa 70.000 vittime.
Il trasferimento nel Litorale adriatico dell'EKR costituisce la prova evidente del regime a cui si intendeva sottoporre quella nevralgica zona di frontiera sudorientale del Terzo Reich. Il kommando vi operò secondo i suoi canoni spietati e, a partire dal febbraio del 1944 fino al 29 aprile 1945, data in cui fu distrutto con l'esplosivo il forno crematorio che vi era stato installato, provvide alla "gestione" della Risiera di San Sabba, vero campo di eliminazione costituito in Italia nel quale venne ucciso con l'ossido di carbonio e altre feroci modalità di esecuzione un numero di individui che non è stato possibile con precisione ricostruire ma si ritiene fondamentale essere prossimo a 5.000 unità.
Un'altra caratteristica che deve essere messa in rilievo nel quadro degli atti criminali delle truppe naziste è rappresentata dagli eccidi compiuti nel corso del loro ripiegamento su posizioni via via più arretrate: così dalla zona a sud di Napoli alla linea eli Cassino e successivamente da questa alla linea Gotica. In queste circostanze ci si scatenò contro la popolazione civile coinvolgendo spietatamente donne e bambini, senza che spesso vi fosse neppure la parvenza di azioni o anche soltanto presenza di attività partigiane. Vennero in luce atteggiamenti di pura vendetta e nello stesso tempo di disprezzo della popolazione italiana, a determinare i quali contribuiva il consueto indottrinamento delle truppe.
Qual'è la dimensione complessiva delle stragi compiute dai nazisti sul territorio italiano dall'8 settembre 1943 alla fine della guerra? Dobbiamo amaramente constatare che, nonostante la grande rilevanza dell'argomento, a tutt'oggi non esiste un esauriente censimento dei crimini commessi dai tedeschi sul nostro territorio anche se, come già si è posto in rilievo, buona parte dei singoli episodi sono stati esaminati in modo approfondito. Per Tristano Matta i fatti in questione, prendendo in considerazione quelli che hanno comportato un numero di vittime non inferiore a otto, (9) assommano a oltre 400 con un numero di circa 10.000 vittime secondo i dati proposti anche da Giorgio Rochat. (10) Ma questa stima è sicuramente inferiore alla realtà: un più realistico conteggio degli episodi criminosi conduce a una somma che si avvicina alle 15.000 vittime. (11)
Nel corso di tiri recente convegno sull'argomento, (12) Cesare De Simone ha dato conto di una ricerca in corso e delle complesse metodologie in essa impiegate, al fine di realizzare il completo censimento e la cronologia di tutte le stragi e gli eccidi perpetrati dai militari nazisti e dalle formazioni della Repubblica di Salò sul nostro territorio. Vi è da augurarsi che il concreto compimento di quest'opera valga a colmare le lacune che da molte parti vengono lamentate. Nello stesso convegno Gloria Chianese ha ricordato il carattere "gratuito" delle numerose stragi verificatesi al Sud nei giorni immediatamente successivi all'annuncio dell'armistizio, ponendo in rilievo non solo che tutti questi episodi, a eccezione del caso di Caiazzo - il quale ebbe tiri sia pur insoddisfacente esito giudiziario - sono rimasti impuniti ma anche, e questo è ciò che più fa riflettere, che essi sono stati largamente rimossi dalla memoria collettiva delle popolazioni tra cui avvennero, quasi fossero tiri portato "naturale" della guerra. Per concludere, poniamo in evidenza l'estremo periodo temporale fino al quale gli atti in questione vennero compiuti dalle truppe naziste in ritirata." (13) Il 26 aprile 1945 la divisione tedesca "Brandenburg", passando per il paese di Narzole (Cuneo), incendia molte case e massacra 66 persone, tra cui molte donne, vecchi e bambini; il 29 aprile a Castello di Godego (Trieste) reparti SS saccheggiano il paese e uccidono con sventagliate di mitragliatrice 80 sfortunati abitanti; il 29 e 30 aprile a Santhià (Vercelli) un reparto SS cattura e trucida 52 paesani; nella notte tra il 29 e 30 aprile, mentre è in corso la festa per la liberazione, l'avanguardia della colonna motorizzata del generale Schlemmer incendia le case di Grugliasco, paese alle porte di Torino, e uccide 66 abitanti; il 2 maggio vengono trucidati da truppe tedesche e brigate nere 83 contadini, tra cui 9 donne e il parroco di Pedescala Valdastico (Vicenza); ancora il 2 maggio, infine, una colonna di 800 SS in ritirata irrompe nel paese di Avanis Trasaghis (Udine), incendia le case e uccide 51 persone.

4. Inquadramento giuridico degli atti criminali nazisti

Il prezzo di sangue, distruzioni e sofferenze imposto dalle forze armate naziste al popolo italiano durante l'occupazione è stato dunque altissimo e ci siamo sforzati di darne tini generale rappresentazione. Fino a questo momento abbiamo peraltro definito gli atti e gli episodi attraverso cui si è dipanata la loro lunga storia con i termini eli stragi eccidi, rappresaglie o più genericamente crimini o atti criminali. E', ora necessario attribuire a quelle azioni il carattere giuridico che valga o meno a inquadrarle nella categoria delle azioni penalmente perseguibili e punibili.
Intendiamo (e ciò va tenuto ben presente allo scopo di tracciare i limiti del nostro lavoro) riferirci esclusivamente agli atti compiuti da appartenenti alle forze armate germaniche sul nostro territorio con esclusione delle purtroppo analoghe attività compiute da italiani appartenenti alle formazioni della Repubblica di Salò sia autonomamente sia in stretta collaborazione con le forze armate tedesche, in quanto per tali attività l'inquadramento giuridico ha carattere diverso, riferito a specifiche disposizioni di legge riguardanti il collaborazionismo. Inoltre intendiamo riferirci alla punizione di cui siano sussistenti i presupposti in astratto, o effettivamente avvenuta in concreto, di parte dell'Autorità Giudiziaria, ordinaria o militare del nostro Paese, mentre verranno fatti brevi cenni di puro riferimento ai processi per crimini che, consumati sul nostro territorio, sono stati incardinati o si sono svolti presso giudici tedeschi o alleati.
Le azioni di violenza che vanno prese in considerazione possono essere classificate nelle seguenti categorie fondamentali: a) stragi ed eccidi nei confronti della popolazione civile che nessun elemento obiettivo consente di porre in relazione con una qualsiasi attività antipartigiana: b) stragi col eccidi nei confronti della popolazione civile avvenuti nel corso, o comunque con il pretesto, di attività antipartigiane in particolare durante i rastrellamenti; c) asserite rappresaglie o repressioni collettive consistenti sia in eccidi di civili sia in fucilazioni di massa in risposta ad azioni militari compiute dalla Resistenza; d) fucilazioni di prigionieri civili o appartenenti a formazioni della Resistenza; e) uccisioni e sevizie avvenute in numerosi luoghi di detenzione e di tortura allestiti dall'apparato di sicurezza nazista.
Tutte queste fattispecie rientrano nella previsione dell'articolo 35 della legge di guerra (di cui al Regio Decreto 8-7-1938 n. 1415) e degli art. 185 e 13 del Codice Penale Militare di Guerra approvato con R.D. 20-2-1941 n. 303, disposizioni tutte in vigore al momento dei fatti. Con riferimento al C.P.M.G. va ricordato che il citato art. 185 rientra nel Titolo IV "Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra", capo III "Degli atti illeciti di guerra" ed è intitolato "Violenza di militari italiani contro privati nemici (...)". Pur essendo il testo della norma di cui all'articolo 185 riferito ai militari italiani, l'art. 13 dello stesso codice intitolato "Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra", stabilendo espressamente che "le disposizioni del titolo quarto, libro terzo di questo codice (...) si applicano anche ai militari e a ogni altri persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso ai danni dello Stato italiano o di un cittadino italiano (...)", ne estende la portata ai militari tedeschi in quanto occupanti divenuti nemici. Questi semplici riferimenti sono sufficienti a dimostrare la piena applicabilità delle disposizioni in esame alle formazioni armate tedesche durante l'occupazione. In particolare il contenuto dell'art. 185 dice testualmente: "Il militare, che, senza necessità o comunque senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Se la violenza consiste nell'omicidio (...) si applicano le pene stabilite dal codice penale (...)". Quindi per i fatti di omicidio, in applicazione del Codice Penale ordinario, quando sussistono determinate aggravanti come la premeditazione, la crudeltà ecc., si applica la pena dell'ergastolo che per una disposizione di carattere generale rende il reato non soggetto a prescrizione.
E' di evidenza immediata che l'art. 185 il cui testo è stato riportato si applica pienamente ai fatti che sopra sono stati catalogati ai punti a) e b): infatti si tratta di violenze nei confronti della popolazione civile che non ha preso parte ad attività militari, perpetrate al di fuori di ogni necessità o giustificato motivo di carattere bellico. Rientrano nello stesso articolo i fatti sopra classificati al punto e), trattandosi eli uccisioni avvenute non solo senza processo ma a seguito di violenze totalmente vietate come le torture e le sevizie. Per quanto riguarda le uccisioni, classificate al punto c), motivate come rappresaglie o repressioni collettive, si osserva che un forte filone del moderno diritto internazionale esclude l'ammissibilità stessa del concetto di rappresaglia avente per oggetto la violenza sulle persone, dovendo essa essere limitata soltanto alle cose.
Ma anche a voler ammettere che il diritto internazionale consenti la possibilità della rappresaglia armata, va innanzi tutto osservato che essa non è neppure ipotizzabile in risposta ad azioni belliche legittime quali debbono essere qualificate quelle della Resistenza e che comunque gli eccidi compiuti dai nazisti nei confronti della popolazione civile, largamente compresi bambini, donne e vecchi, hanno un carattere di tanto smisurata arbitrarietà e sproporzione e una così evidente natura terroristica da escludere in radice ogni possibilità di giustificazione.
Questi concetti hanno trovato esauriente sviluppo nella motivazione della sentenza di condanna all'ergastolo pronunciata il 31 ottobre 1951 dal Tribunale Militare di Bologna nei confronti del maggiore Walter Reder per le terribili azioni compiute dal 16° Battaglione SS Panzer Aufklartung Abteilung da lui comandato, appartenente alla 16° Divisione Corazzata Granatieri SS nei comuni di Sant'Anna di Stazzema, Vinca, Marzabotto e altre località dell'Appennino tosco-erniliano. Analogamente si collocano del tutto al di fuori del concetto internazionale di rappresaglia, così come recepito anche dalla legislazione italiana nell'art. 8 della legge di guerra R.D. n. 1415 del 1938, le fucilazioni massicce in risposta ad azioni partigiane sotto il ricordato profilo della inammissibilità della rappresaglia contro attività bellica compiuta da un legittimo belligerante e comunque sotto il profilo dell'enorme sproporzione, della sicura innocenza delle vittime e della contrarietà ai principi di umanità. Argomenti che sono stati a loro volta sviluppati ampiamente nelle sentenze che dopo non poche insufficienze e contraddizioni hanno concluso con condanne definitive all'ergastolo la drammatica vicenda delle Cave Ardeatine.
Infine le fucilazioni di prigionieri, sopra classificate al punto d), che si sono arresi senza armi o le hanno deposte, violano, oltre che le norme elementari del diritto internazionale di guerra, anche il già citato art. 35 della legge di guerra R.D. 1415 del 1938 che al punto 2° testualmente afferma: "E' proibito (...) usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire tiri nemico a tradimento o quando questi, avendo deposte le armi o non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione; (...)".
La breve disamina effettuata consente di affermare che centinaia e centinaia di stragi, eccidi e singole uccisioni commesse dai nazisti durante l'occupazione in Italia non solo costituiscono crimini dai punto eli vista storico ma anche dal punto di vista giuridico e come tali sono state e sono soggette alla perseguibilità penale nei confronti di coloro che, quali esecutori o mandanti, se ne sono resi responsabili. Crediamo peraltro che dopo questa affermazione sia importante prendere atto della estrema limitatezza dei casi in cui i delitti di cui si tratta sono stati effettivamente perseguiti e puniti e dei lunghissimi tempi in cui ciò è avvenuto. Di fronte all'enormità di quanto è, accaduto, l'esiguità della risposta giudiziaria si tramuta inevitabilmente in parzialità e incompletezza della memoria storica degli Italiani e in un rischio evidente di rimozione del proprio passato.

5. Confronto con i processi per collaborazionismo

Per formulare una valutazione compiuta, con riferimento a un utile elemento di comparazione, dell'area di impunità di cui hanno goduto i crimini commessi dalle forze armate tedesche di occupazione in Italia, è sicuramente utile ricordare sommariamente come si sia svolta la repressione giudiziaria nei confronti degli italiani che, dopo l'8 settembre 1943, avevano collaborato con i tedeschi sia quali appartenenti alle formazioni armate della repubblica di Salò, sia quali civili. La questione relativi alla punizione delle attività che furono definite di collaborazionismo con il tedesco invasore fu oggetto, ben prima della fine della guerra, di approfondito esame e di interventi di carattere normativo sia da parte del governo legittimo del Sud sia da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) e dei Comitati di Liberazione Nazionale regionali.
Con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 il legittimo governo dei Sud emanava una serie di disposizioni dal titolo "Sanzioni contro il fascismo" che prevedevano da un lato la punizione di coloro che per le cariche rivestite venivano considerati responsabili dell'instaurazione e continuità del regime fascista, dall'altro la punizione di coloro che avevano promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 o avevano in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, nonché di chi dopo l'8 settembre 1943 (art. 5) aveva commesso delitti "contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore (...)". La competenza veniva affidata per la prima delle suddette categorie di reati a un'Alta Corte di giustizia e per la seconda categoria alla magistratura ordinaria o militare secondo le norme vigenti. Il 22 aprile 1945, nell'imminenza della totale liberazione del Paese, con D.Lg.Lt. n. 142, lo stesso governo legittimo istituiva le Corti straordinarie di Assise a esse affidando l'esclusiva competenza per tutti i reati di collaborazionismo come definiti dal precedente decreto del 27 luglio 1944.
Le suddette disposizioni stabilivano le pene per i reati in questione con riferimento agli articoli 51, 54 e 58 del C.P.M.G., che nei casi più gravi prevedevano anche la pena di morte. li funzionamento delle Corti straordinarie d'Assise era previsto (art. 18) per la durata di sei mesi: successivamente i processi sarebbero stati trasferiti alle Sezioni speciali di Corte d'Assise destinate a rimanere in funzione fino al 31 marzo 1947. A quella data i processi eventualmente pendenti dovevano essere deferiti secondo le ordinarie norme di competenza. Con le medesime disposizioni fu previsto che gli speciali organi giudiziari di cui sopra fossero composti da un Presidente nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello eli consigliere di Corte d'Appello e da quattro giudici popolari estratti i sorte da tiri elenco di cento cittadini compilato dal C.L.N. provinciali, successivamente ridotto a un elenco di cinquanta dal Presidente del Tribunale.
Si è voluto ricordare il contenuto delle norme procedurali in materia di collaborazionismo perché esse hanno rappresentato tiri approdo in
qualche modo compromissorio e riduttivo rispetto alla discussione paralleli che nei mesi antecedenti alla liberazione era venuta svolgendosi, come già si è accennato, a livello dei C.L.N. Infatti in questa sede era prevalente, anche se non sempre univoca, l'opinione che i reati connessi ai crimini del fascismo non dovessero essere giudicati da organi giudiziari sostanzialmente affidati alla magistratura ordinaria, in quanto almeno in parte compromessa con il passato regime o comunque formatasi nel clima determinato dilla stia influenza, bensì a Corti d'Assise del popolo più direttamente espressione di una volontà antifascista maturata nel Paese. (14) La decisione definitiva intervenne da parte del governo dell'Italia liberata che con grande tempestività, come si è visto, istituì organi giudiziari la cui presidenza era affidata a magistrati che, non potendo essere di grado inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello, erano da tempo radicati nell'apparato burocratico della magistratura, mentre le liste dei giurati venivano sottoposte, primi dell'estrazione a sorte, a una scrematura del 50 per cento a operi di un magistrato di alto grado quale era necessariamente il Presidente del Tribunale. Inoltre a quegli organi veniva dato un raggio temporale di azione limitato a pochi mesi. Tutto ciò deve essere inscritto, con riferimento al particolare capitolo della punizione delle attività del fascismo specie di Salò, nella problematica relativa alla grande questione della continuità o rottura dell'apparato dello Stato nel passaggio dalla dittatura alla democrazia e non vi è dubbio che rispetto alle più radicali tensioni identificabili in quel "vento del Nord" che aveva spirato a lungo e con forza nel corso di una lotta dura e sanguinosi per la liberazione del Paese erano venuti prevalendo i più moderati atteggiamenti, dettati anche da considerazioni politiche cui non erano estranei i rapporti con gli Alleati, del governo del Sud.
In questo quadro contraddittorio due fatti fondamentali avevano comunque visto la luce: 1) le attività collaborazioniste e fasciste dei cittadini italiani che avessero assunto una particolare drammatica rilevanza venivano previste come specifici reati; 2) venivano istituiti appositi organi giudiziari con la finalità specifica di giudicare quei reati. Questi due fattori costituiscono indubbiamente, insieme alla diffusa consapevolezza che spettasse al nuovo stato democratico uscito vincente da una terribile prova giudicare le malefatte degli italiani che avevano sostenuto con attività criminose il potere nazifascista, la ragione fondamentale del fatto che subito dopo la liberazione siano stati avviati e conclusi in tutta l'Italia e particolarmente nel centro-nord migliaia di processi per collaborazionismo.
Sono noti i rilievi e le critiche che hanno investito l'attività giudiziaria punitiva nei confronti dei crimini sia del fascismo per così dire "tradizionale" sia di quello della Repubblica Sociale: si è rilevato che in genere la magistratura speciale delle Corti ha fatto ricorso a ogni possibile espediente per adottare le soluzioni più benevole nei confronti degli esponenti di rilievo, anche massimo, del regime quando la loro affermazione di responsabilità si poneva come conseguenza di attività strettamente legate alla natura dittatoriale e liberticida dei fascismo. Si è trattato - osserva tra gli altri Neppi Modona" (15) - dell'atteggiamento di un ceto, la Magistratura, che era stata parte dell'apparato burocratico del regime e di conseguenza sostanzialmente si ritraeva dall'assumere decisioni coerenti con la condanna politica del regime stesso. La legislazione punitiva trovò invece, specialmente in alcune realtà e nel primo periodo della stia applicazione fino al 1946-1947, applicazione maggiormente conforme con gli intenti legislativi laddove si trattava di affermare la responsabilità per atti di violenza, omicidio, tortura, saccheggio e devastazione, che violavano in modo più immediato e diretto beni e diritti naturali e quindi si prestavano a una interpretazione in qualche modo più semplice e conforme ai canoni tradizionali di applicazione della legge.
Sono stati altresì posti in rilievo il progressivo attenuarsi, nel tempo, del rigore delle decisioni anche per i fatti di più eclatante violenza e l'atteggiamento della Cassazione, che fu ad esempio molto larga nel trasferimento di processi per legittimi suspicione in luoghi geograficamente e psicologicamente lontani da quelli in cui fatti gravissimi erano avvenuti e ove quindi l'esito dei processi fu particolarmente favorevole agli imputati. Inoltre deve essere ricordato che il 22 giugno 1946 fu promulgata l'amnistia Togliatti, improntata al criterio squisitamente politico, che qui non è il caso di discutere, della pacificazione tra gli italiani: i reati di collaborazionismo erano largamente contemplati dall'amnistia ed esclusi da essa solo per i casi di omicidio o di "sevizie particolarmente efferate". Anche su questo terreno la Cassazione fu prodiga di interpretazioni favorevoli, a volte oltre ogni limite, agli imputati.
Nonostante tutto ciò i processi per collaborazionismo furono celebrati a migliaia e può senz'altro affermarsi che investirono, se non tutti, la grande maggioranza degli episodi rientranti nelle previsioni normative del 1944 e del 1945. In due regioni italiane, il Piemonte e la Liguria, sono state effettuate ricerche sui processi e sulle sentenze delle Corti speciali. Esse hanno consentito di stabilire che in Liguria furono pronunciate 832 sentenze, corrispondenti alla posizione di 1235 imputati. Sono state inflitte 78 condanne a morte, allora prevista dall'ordinamento, e 14 condannati sono stati successivamente giustiziati. Per quanto riguarda il Piemonte, le Corti giudicarono 3634 imputati in 2379 processi e furono emesse 203 condanne alla pena capitale, di cui 18 eseguite. (16) Non risulta peraltro, a eccezione delle regioni sopra indicate, che sia stato ancora tracciato un quadro complessivo dell'attività delle Corti suddette, che potrebbe offrire, anche attraverso il confronto tra le diverse realtà regionali, tiri importante punto di approfondimento. E' auspicabile che a esso si ponga mano il prima possibile. In proposito deve essere rilevato che detta ricerca non avrebbe soltanto valore storico-giuridico relativo alla punizione delle attività di collaborazionismo ma, ancor più, contribuirebbe a una più ampia ricostruzione politica delle attività del fascismo di Salò attraverso la consultazione e l'analisi della ricci, inedita fonte di documentazione costituita non solo dalle sentenze che in quel tempo venivano redatte in forma molto succinta, ma dagli atti (rapporti, documenti, deposizioni, testimonianze, interrogatori) contenuti nei singoli fascicoli processuali.
Va infine osservato, come pone in rilievo Giuliano Vassalli, che quell'attività giudiziaria d'emergenza, cui ha posto rapidamente fine la lunga serie dei provvedimenti di clemenza, amnistia e indulto intervenuti in nome della pacificazione nazionale dalla metà del 1946 in poi, ha consentito di affermare, attraverso le sentenze pronunciate dalla Sezione speciale della Corte di Cassazione, istituita dal D. Lg. Lt. numero 142 del 1945, e successivamente della Cassazione ordinaria, alcune situazioni giuridiche di fondo: l'esistenza, dopo l'8 settembre 1943, di un solo Stato legittimo sovrano, quello del Sud, e la correlativa assenza di tale qualità nella Repubblica Sociale di Salò; quindi l'impossibilità di qualificare quest'ultimi, considerata semplicemente governo di fatto, come legittimo belligerante, con tutte le conseguenze inerenti; il riconoscimento dei partigiani come appartenenti alle forze armate dello Stato italiano. (17)
Quest'ultima questione merita, considerata la sua decisiva rilevanza così sul piano storico come su quello giuridico, particolare attenzione. La recente sentenza pronunciata dalla Prima sezione penale della Corte di Cassazione il 23 febbraio 1999 n. 560, annullando il provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in dati 16 aprile 1998 con il quale l'attentato di via Rasella compiuto il 23 marzo 1944 dai Gruppi di azione patriottica (GAP) era stato dichiarato azione illegittima, tuttavia coperti dall'amnistia emanata con il D.P.R. n.96 del 5 aprile 1944 in quanto tale azione era stata compiuta al fine di liberare il territorio nazionale dall'occupazione tedesca, ha riconosciuto il carattere di azione di guerra, compiuta da legittimo belligerante, dell'attentato stesso. In particolare la Cassazione, nel quadro di una serie di puntuali riferimenti alla situazione storica e politica dei tempo e allo stato di guerra in atto dal 13 ottobre 1943 tra il governo legittimo italiano e l'occupante tedesco, ha affermato che tutte le azioni belliche compiute dalle formazioni della Resistenza rientravano nella previsione del D.Lg.Lt. 12 aprile 1945 n. 194 che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per li necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati eli liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".
La sentenza ha espressamente condiviso le argomentazioni e la decisione delle Sezioni unite civili della Cassazione che il 19 luglio 1957, pronunciando in tema di risarcimento del danno richiesto dalle vittime civili dell'attentato di via Rasella, aveva stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra" con conseguente improponibilità dell'azione risarcitoria proposta. Inoltre la sentenza in esame ha ricordato che nel processo Kappler per la strage delle Cave Ardeatine, mentre in primo grado il Tribunale Militare aveva ritenuto illegittimi d'azione di via Rasella e altresì illegittima la rappresaglia per l'enorme sproporzione tra l'azione partigiana e la risposta a essa data, il Tribunale Supremo Militare, con la sentenza del 25 ottobre 1952, pronunciando definitivamente aveva rovesciato tale impostazione stabilendo che "Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti". Può quindi concludersi che, sia pure dopo un iter tormentato, oltre che dal punto di vista storico anche da quello giuridico, ha avuto pieno riconoscimento, da parte della Corte di Cassazione civile, di quella penale e della massima autorità della giustizia militare, la legittimità dell'intero operato della Resistenza italiana. Con l'ovvia conseguenza che in ordine alle sue azioni non può essere mai invocata la rappresaglia che è ipotizzabile soltanto nei confronti di attività belliche illegali.
Ritornando per concludere ai procedimenti relativi al collaborazionismo, possiamo affermare che, sia pure con i limiti, le insufficienze e gli esiti spesso insoddisfacenti ricordati, il processo penale agli italiani che hanno collaborato con i nazisti nelle loro azioni criminose, o che azioni criminose hanno compiuto autonomamente contro le forze della Resistenza e le popolazioni civili, è stato in larga misura celebrato. Non così è avvenuto da parte della giustizia italiana (ma, vedremo, anche di quella tedesca e degli Alleati) nei confronti dei nazisti, mandanti o autori in via diretta del numero di gran lunga maggiore e più spietato di stragi ed eccidi ai danni del popolo italiano. Il paragone tra le due realtà delineate è perfino stupefacente e apre notevoli interrogativi. Da un lato migliaia di processi per una somma di violenze e di efferatezze gravi ma sicuramente di entità complessivamente minore di quelle direttamente consumate dai nazisti; dall'altro tanto pochi processi da non superare probabilmente una decina, a fronte di violenze ed efferatezze di entità smisurata. In definitiva, il paradosso costituito dal fatto che coloro che hanno collaborato sono stati perseguiti in maniera radicalmente più intensa di quanto non lo siano stati i nazisti principali massacratori.

6. Sintesi di una giustizia sporadica e tardiva

Al fine di verificare nel modo più concreto possibile il fondamento dei rilievi sopra formulati, è il caso di tracciare un sintetico elenco dei fatti di strage e degli eccidi giunti per lo più in modo estremamente tardivo alla resa dei conti con la giustizia. Si tratta di tiri elenco che, seppure in una certa misura incompleto, è tuttavia significativo in quanto comprende i fatti più importanti.

Caiazzo (Caserta) - In questa località il 13 ottobre 1943, alle pendici del monte Carmignano, furono massacrati da soldati della III compagnia del reggimento motorizzato granatieri (appartenenti alla III divisione granatieri -corazzati), in ritirata verso Nord dopo l'evacuazione di Napoli, 22 civili italiani (tra cui 10 bambini e 7 donne). L'episodio si inserisce in modo emblematico tra gli eccidi rimasti impuniti di oltre 700 vittime nell'arca casertana durante la ritirata delle forze germaniche verso il Nord.(18)

Agli inizi di novembre del 1943 il sottotenente Lehnigk-Emden, comandante del reparto, e alcuni suoi collaboratori furono catturati dalla XXXIV Divisione americana e interrogati, prima ad Aversa, quindi ad Algeri. Ricostruiti i fatti, sentiti i testimoni, e stabilito che nessun soldato alleato compariva tra le vittime del fatto criminale, la documentazione, comprendente la confessione di Lehnigk-Emden, venne trasmessa per competenza il 7 luglio 1946 dalle autorità militari americane al governo italiano.
Da allora passano inutilmente oltre 20 anni, senza che alcun procedimento sia avviato, fino a quando, nel 1969, per iniziativa di Simon Wiesenthal, viene sporta denuncia alle autorità giudiziarie di Monaco di Baviera, poi archiviata per essersi nel frattempo resi irreperibili i responsabili. Solo dopo altri 19 anni, nel 1988, Joseph Agnone, cittadino italo-americano appassionato studioso di storia, svolte accurate ricerche anche presso archivi degli Stati Uniti, (19) inviava il materiale raccolto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente per territorio, che avviava procedimento penale contro i responsabili dell'eccidio. Informata dell'istruttoria in corso in Italia, anche l'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca procedeva e la Procura di Coblenza emetteva ordine di cattura nei confronti dei sottotenente Emden, che veniva identificato e temporaneamente arrestato.
La Corte d'Assise di Santa Maria Capita Vetere pronunciava in dita 25 ottobre 1994 sentenza di condanna all'ergastolo, in contumacia, nei confronti di Wolfgang Lehnigk-Emden e del suo collaboratore Kurt Schüster. La Corte d'Assise aveva stabilito la propria competenza, anziché quella del Tribunale Militare, considerando inapplicabile l'articolo 185 del CPMG (in relazione all'art. 13, stesso codice, sopra illustrato al paragrafo 4) in quanto non si poteva ritenere che il fatto, nella stia gratuità, fosse avvenuto "per cause non estranee alla guerra". Interpretazione discutibile, per altro non seguita in altre analoghe situazioni giudiziarie.
Dal canto suo il Tribunale di Coblenza, e successivamente la Corte d'Appello di Karlsruhe, anche alla luce di una lacunosa ricostruzione dei fatti, proscioglievano Lehnigk-Emden per intervenuta prescrizione. Veniva così a crearsi una situazione del tutto anomala: quella di un fatto di strage, compiuto da militari germanici, giudicato dopo mezzo secolo), dalla magistratura ordinaria tedesca che emetteva sentenza di proscioglimento e quasi contemporaneamente dalla magistratura ordinaria italiana (anziché da quella militare) che emetteva sentenza. di condanna destinata a rimanere sulla carta per l'inesistenza dei presupposti per l'estradizione, in quanto il proscioglimento avvenuto in Germania per lo stesso fatto ne precludeva la possibilità.
Cave Ardeatine - Per il noto eccidio delle Cave Ardeatine, consumato il 24 marzo 1944, nel quale furono trucidate in modo particolarmente barbaro 335 persone, venne celebrato nel primo dopoguerra tiri processo a carico dei l'Oberstu rmbannführer SS Herbert Kappler, capo della polizia di sicurezza di Roma e di altri cinque imputati appartenenti al suo staff. Con sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma il 20 luglio 1948, confermata nel 1952 dal Tribunale Supremo Militare, il Kappler, che aveva dato l'ordine della strage, emanato dall'alto, da alcuni dicesi direttamente da Hitler, fu condannato all'ergastolo, mentre i suoi cinque coimputati furono assolti. Sono note le vicende relative alla rocambolesca fuga di Kappler dall'Italia e le polemiche che ne seguirono.
Occorre giungere al maggio 1994 perché, sii segnalazione del Centro Wiesenthal, si giunga all'individuazione in Bariloche, cittadina argentina, di Erich Priebke che nella strage aveva avuto un ruolo fondamentale nella preparazione e controllo delle liste delle persone da mandare a morte e nella loro esecuzione. Il procuratore militare di Roma, acquisita la notizia di un'intervista rilasciata dal Priebke a un giornalista dell'emittente televisiva americana ABC, otteneva dal Giudice per le indagini preliminari l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Seguiva una lunga pratica di estradizione a seguito della quale, il 21 novembre 1995, il Priebke veniva consegnato all'Italia. La recente complessa vicenda giudiziaria, dopo una prima sentenza del Tribunale Militare di Roma (1 agosto 1996) di proscioglimento per prescrizione del reato, successivamente annullata, e dopo una seconda sentenza dello stesso tribunale diversamente composto (22 luglio 1997) con la quale Priebke e Karl Hass (le cui responsabilità erano emerse nel corso dell'iter processuale) erano stati condannati rispettivamente alla pena di 15 anni e 10 anni e 8 mesi di reclusione, si concludeva, come tutti ricordiamo, con la loro condanna all'ergastolo avvenuta con sentenza 7 marzo 1998 della Corte militare d'Appello di Roma, confermata dalla Cassazione.
Va sottolineato che, in conclusione, per la strage delle Ardeatine, una delle pochissime giudicate, sono stati condannati soltanto tre appartenenti (due a distanza di oltre mezzo secolo dai fatti) a un nucleo di polizia di sicurezza di oltre ottanta ufficiali e sottufficiali delle SS, nonostante ciascuno di essi, per espressa volontà di chi li comandava, fosse stato chiamato a partecipare personalmente a singole uccisioni. (20)


Marzabotto e altre località dell'appennino tosco-emiliano - E' impressionante scorrere l'elenco delle imputazioni a carico del maggiore delle SS Walter Reder nel processo concluso con la sentenza del Tribunale Militare di Bologna del 31 ottobre 1951 che lo condannò all'ergastolo. Circa 3.000, in maggioranza donne, vecchi e bambini, sono le vittime massacrate dal reparto SS posto alle sue dipendenze nel corso di una serie di azioni che possono essere indiscutibilmente definite di natura terroristica, in quanto volte a seminare il terrore nelle popolazioni dei territorio a ridosso della linea Gotica. Anche se la Corte ha ritenuto di assolvere il Reder da alcuni capi di imputazione per un totale di un migliaio di vittime, i fatti hanno assunto un carattere mostruoso per entità e modalità e il Reder risulti l'unico condannato. Dal carcere eli Gaeta, dove era detenuto, egli nel 1967 inviò una lettera ai parenti delle vittime di Marzabotto, confessando le colpe e chiedendo il perdono, ma questo non gli fu accordato dai superstiti, riuniti in assemblea, con una nobile motivazione. Nel 1980 il Tribunale Militare di Bari gli concesse la liberazione condizionale, e nel 1985 una sorta di grazia politica portò alla consegna di Reder al governo austriaco. Tornato in Austria fu accolto come eroe dai suoi ex camerati, e nel 1986 affermò che il pentimento e la lettera di scuse alla città di Marzabotto erano soltanto stati un'iniziativa dei suoi avvocati.

Risiera di San Sabba (Trieste) - La Risiera di San Sabba fu un luogo di concentramento, di tortura e massacro di migliaia e migliaia di persone che vi vennero rinchiuse perché ebrei, partigiani fitti prigionieri o semplicemente sospetti di avversione verso il nazismo e il fascismo. L'edificio era collocato entro la cerchia urbana di Trieste, in un quartiere popolare, vicino ad altre fabbriche e abitazioni. Esso fu adattato alla triste funzione di vero e proprio luogo organizzato secondo i criteri dei lager nazisti di eliminazione e vi venne costruito nel febbraio del 1944 un forno crematorio. Il regime dell'eliminazione non si svolgeva in un ampio territorio isolato, come nella maggior parte degli altri campi di concentramento, ma in un'area ristretta ove detenzione in condizioni disumane, sevizie, eliminazioni singole e di massa, avvenivano in una situazione di vicinanza fisica, di contatto acustico e a volte visivo, che moltiplicava all'infinito l'orrore delle azioni che venivano compiute dagli uomini delle SS e dagli altri componenti dell'EKR. (21) Nonostante li distruzione operata dai nazisti all'atto della loro fuga il 29 aprile del 1945, nel periodo immediatamente successivo alla liberazione furono raccolti elementi portati fin da allora a conoscenza dell'autorità giudiziaria, e rinvenute tracce dei fatti terribili avvenuti in Risiera. Dovevano passare decenni prima che si giungesse all'instaurazione di un processo per quegli enormi fatti. Di ciò fu causa principale una situazione molto complessa, richiamata da una vasta bibliografia, concernente le tensioni e i contrasti politici ed etnici, che accompagnarono il destino di Trieste, incluso l'atteggiamento ostruzionistico degli Alleati. L'azione giudiziaria per i fatti della Risiera venne in realtà iniziata in Germania prima che in Italia. Dopo aver svolto indagini con l'ausilio della Comunità israelitica di Trieste e dell'Istituto per la Storia della Resistenza di Lubiana (ISRMI), l'autorità inquirente di Francoforte prendeva contatto con il Tribunale di Trieste annunciando che era stato colà instaurato un processo nei confronti di August Allers, già comandante della Risiera dal giugno 1944, e altri corresponsabili appartenenti all'EKR. Sulla base di queste informazioni e sollecitazioni si metteva finalmente in moto, nel 1970, 25 anni dopo la fine della guerra, un processo anche in Italia. L'istruttoria era complicata da un conflitto di competenza tra l'autorità giudiziaria ordinaria e la Procura militare di Padova, conflitto risolto dalla Cassazione il 3 febbraio 1973 stabilendo la competenza della magistratura ordinaria in quanto i fatti in questione avrebbero avuto natura politica, essendo "ispirati solo ai fini di odio politico e razziale preesistenti alla guerra". Decisione a nostro avviso discutibile in quanto difforme, con la conseguenza di decisioni eterogenee nella delicata materia delle competenze, da altre che in casi analoghi avevano stabilito la competenza della giustizia militare. L'istruttoria, svolta in un clima teso e difficile per i conflitti e le lacerazioni che tuttora contraddistinguono il tessuto etnico e sociale di quella regione, si concludeva il 22 febbraio 1975 con il rinvio a giudizio di Allers (deceduto però nel corso dello stesso anno) e Oberhauser (vivente), mentre per Hering (deceduto), Wirth (ucciso dai partigiani nel 1944) e Stangl (deceduto nel penitenziario di Düsseldorf nel 1973) il procedimento veniva dichiarato estinto. La Corte d'Assise di Trieste in data 26 aprile 1976 pronunciava condanna all'ergastolo in contumacia, successivamente confermata dalla Cassazione, nei confronti di Oberhauser rimasto unico imputato di tanti tragedia. Costui non venne mai estradato in Italia né durante il processo, né dopo la condanna.

Valle del Biois (Trentino) - Tra il 20 e il 21 agosto 1944 un gruppo di combattimento costituito da elementi delle SS e comandato dal capitano Alois Schintlholzer, comandante della Scuola cacciatori alpini SS di Predazzo (Tn), operava in rastrellamento in funzione antipartigiana lungo la vallata del torrente Biois nella zona tra Falcade e il Passo Rolle in Trentino. Nel corso dell'operazione 33 civili sorpresi inermi in casa o al pascolo o nei campi venivano trucidati immediatamente nel luogo stesso della sorpresa, talora dopo breve tempo mentre procedevano incolonnati in fila indiana, talora rinchiusi nei fienili e bruciati. Il 26 gennaio 1970 il fratello di una delle vittime sporgeva denuncia al Procuratore della Repubblica di Belluno: in seguito alle indagini svolte venivano individuati tra gli autori dei fitti il capitano Schintlholzer e il suo dipendente, maresciallo maggiore SS, Erwin Fritz, comandante di due plotoni del distaccamento. A seguito di istruttoria formale i predetti, insieme ad altri imputati poi prosciolti, erano rinviati a giudizio per strage ma il processo veniva trasferito a Bologna per legittima suspicione. Il 7 luglio 1979 i due suddetti imputati venivano condannati, in contumacia, all'ergastolo per strage dalla Corte d'assise di Bologna. Senonché il 6 maggio del 1980 la Corte d'assise d'Appello rilevava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e trasmetteva gli atti per competenza al Procuratore militare della Repubblica di Verona. Da questo momento l'ulteriore iter processuale fu, essenzialmente per questioni formali, lungo e complesso, fino a che con sentenza del 15 novembre 1988 In Schintholzer venne condannato all'ergastolo mentre il maresciallo Fritz, a differenza di quanto era avvenuto da parte della magistratura ordinaria, venne assolto per insufficienza dì prove. La sentenza fu confermata dal Tribunale Supremo Militare.

Filetto (Abruzzo) - Fra il 7 e l'8 giugno 1944 un reparto della Wehrmacht, appartenente alla 114 Divisione cacciatori che per oltre due anni si era battuta contro i partigiani in Serbia, Bosnia e Dalmazia, si apprestava a ritirarsi dalla zona a nord dell'Aquila. Nel timore, corrispondente a una consuetudine ripetutamente attuata nel recente passato dai militari tedeschi, che venisse attuata una razzia dei pochi beni, particolarmente bestiame, della popolazione contadina, alcuni abitanti del piccolo paese di Filetto mandavano ad avvertire un distaccamento partigiano attestato sulle alture comandato dall'ufficiale degli Alpini Aldo Rasero. I partigiani scesero in paese con l'intento di evitare, senza uso delle armi, la paventata azione dei tedeschi. Nacque tuttavia un breve scontro a fuoco nel corso del quale perse la vita un tedesco mentre tiri altro rimase ferito. La sera stessa del 7 giugno il grosso del reparto della divisione, comandato dal capitano Matthias Defregger comandante del reparto trasmissioni della divisione, si portò nel paese. Appena giuntovi uccise a bruciapelo due contadini e rastrellò la popolazione maschile adulta dell'abitato riuscendo a catturare una trentina di uomini. Costoro furono condotti al limite del paese, ove attualmente sorge il monumento in memoria delle vittime, e qui improvvisamente investiti (la raffiche di armi automatiche che causarono il massacro della maggior parte di essi mentre alcuni, in parte feriti, riuscirono a fuggire. Le vittime dell'azione furono complessivamente 17, l'intero abitato venne dato alle fiamme e rimase a lungo deserto. (22)
Oltre vent'anni dopo, questo episodio di "ordinaria violenza" nazista, rimasto a lungo pressoché sconosciuto, balzò alla ribalta della cronaca quando il settimanale tedesco "Der Spiegel" il 7 luglio 1969 uscì con la rivelazione che l'allora vescovo ausiliario di Monaco di Baviera, monsignor Defregger, era l'ufficiale Matthias Defregger, autore della strage di Filetto. La notizia ebbe larga eco sulla stampa sia tedesca sia italiana e suscitò sconcerto, indignazione e polemiche. Il 24 luglio successivo il procuratore della Repubblica dell'Aquila dispose un'inchiesta giudiziaria a carico del Defregger. Analogamente in Germania si apri un processo nei confronti del prelato, in un primo tempo a Francoforte e successivamente a Monaco di Baviera. Qui il processo venne rapidamente archiviato non avendo l'autorità giudiziaria tedesca ritenuto l'esistenza di tiri crimine di guerra. La Procura della Repubblica dell'Aquila acquisì dal canto suo tutti gli atti raccolti in Germania tra cui l'interrogatorio di Defregger e del tenente del reparto trasmissioni a cui egli aveva girato l'ordine della strage. Il processo venne successivamente trasferito alla Procura militare, quella di Roma, competente per materia; ma poco dopo il giudice istruttore, pur non condividendo la ricostruzione dei fatti compiuta in Germania, dichiarava i reati estinti per prescrizione.
L'elenco e la breve rievocazione sopra compiuta dei processi per le stragi naziste celebrati in Italia consentono di misurare concretamente non solo la già affermata esiguità dell'intervento giudiziario ma anche il suo deludente esito. Due soli i criminali nazisti condannati negli anni immediatamente successivi alla liberazione, Kappler e Reder: il primo fuggito in Germania con evidenti complicità e connivenze, il secondo, consegnato libero all'Austria dopo trent'anni, ancora in grado di affermare le sue idee naziste. Gli altri processati dopo decenni, per lo più in contumacia e senza alcun effetto concreto delle relative condanne.
Ma ancor più è il caso di rilevare, in relazione a quanto si dirà nel paragrafo 10 sullo scandaloso insabbiamento dei fascicoli processuali da parte della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare, che nessuno dei procedimenti elencati è stato instaurato per impulso della Procura Generale suddetta, presso la quale erano stati concentrati gli atti relativi ai crimini nazisti.
Occorre domandarsi a questo punto se quell'opera di giustizia che non venne adeguatamente compiuta dalla magistratura italiana, in particolare da quella militare che a nostro avviso ne aveva l'organica competenza, sia stata fatta dalle Corti di giustizia degli Alleati o, eventualmente, dai tribunali tedeschi: rileveremo tra breve come neppure ciò sia avvenuto se non in minima misura.

7. Origini e responsabilità per le stragi della VI zona operativa ligure

Fino a questo momento è stato delineato il contesto generale, storico e giuridico, nel quale va collocata l'analisi di quattro stragi naziste avvenute nella VI zona operativa ligure tra l'aprile del 1944 e il marzo 1945. Si tratta del tema da cui ha preso le mosse questo saggio. Tuttavia si è ritenuto che esso non potesse essere affrontato in modo a sé stante ma dovesse, pur nella stia specificità, venire inquadrato nell'ambito complessivo dei crimini nazisti in Italia per consentire una valutazione globale di una realtà che non può essere ignorata.
Presupposto indispensabile per l'individuazione delle responsabilità negli episodi in questione è costituito dalla piena informazione e comprensione dell'organizzazione delle forze di sicurezza tedesche tanto da tiri punto di vista generale quanto con particolare riferimento alla situazione genovese e ligure. Dati esaurienti e di grande interesse in merito sono contenuti nella relazione redatta dal dottor Carlo Gentile dell'Università di Colonia, nominato consulente dal Procuratore militare di Torino Pier Paolo Rivello, nel procedimento relativo alle quattro stragi liguri. Nella relazione si dà conto di approfondite ricerche archivistiche eseguite dal Gentile in Germania (23) e ad essa sono allegate numerose copie di documenti.
L'organizzazione delle forze di sicurezza è descritta nel modo seguente: nel 1936 era avvenuto l'accentramento nelle mani di Himmler, dall'origine Reichsführer SS, anche della polizia segreta di stato (Geheime Staatspolizei, nota come Gestapo) e della polizia criminale (Kriminalpolizei abbreviata in Kripo). Si crearono così i presupposti per la costituzione nel settembre del 1939, subito dopo lo scoppio della guerra, di un unico apparato di sicurezza, l'Ufficio centrale per la sicurezza del Reich (Reichssicherheitshauptamt abbreviato in RSHA), di cui faceva parte essenziale il famigerato SD, servizio di sicurezza delle SS.
In ogni paese via via occupato venne costituito sul modello dell'apparato centrale il Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) che per l'Italia ebbe sede a Verona sotto il comando del generale SS Wilhelm Harster. Da esso dipendevano gli Aussenkommandos (AK) che avevano generalmente sede nei capoluoghi di provincia. Venne fra gli altri costituito il "Gruppo Italia nord-occidentale" (Gruppe Oberitalien-West) con sede a Milano in cui erano riuniti gli AK di Milano, Torino e Genova.
All'inizio dell'occupazione gli AK si dedicarono essenzialmente ad attività di polizia politica ma rapidamente, in concomitanza con lo sviluppo della resistenza armata, provvidero sempre più ad affiancare le unita militari che eseguivano i rastrellamenti, partecipando a essi ma in particolare prendendo in consegna e sottoponendo a interrogatorio i partigiani e ogni altro individuo fatto prigioniero e decidendone il destino che poteva essere quello dell'immediata fucilazione o dell'incarcerazione o deportazione; essi inoltre assumevano le decisioni relative alle rappresaglie.
Con il progressivo incremento dell'attività partigiana gli AK intensificarono notevolmente la loro attività di repressione e furono continuamente rinforzati con uomini e mezzi. Gli AK di Genova e di Milano arrivarono a contare rispettivamente 155 e 95 effettivi, tra i quali erano organicamente compresi alcuni italiani, reclutati in loco.
L'AK di Genova dal gennaio del 1944 alla liberazione fu posto sotto il comando del maggiore SS Siegfried Engel, del quale nella relazione Gentile vengono tratteggiati nei termini seguenti il curriculum e la personalità: nato a Warnau sull'Havel in Sassonia-Anhalt il 31 gennaio 1909 da una famiglia di insegnanti, all'università di Kiel predilige gli studi storici; nell'ottobre del 1932 entra nel partito nazionalsocialista (tessera n° 1.305.576); fa altresì parte delle SA fino al luglio del 1934 ed entra nelle SS il 28 gennaio 1936 (tessera n° 272.593). E' nominato ufficiale il 12 settembre 1937 e fa parte del servizio di sicurezza SS; viene nominato tenente nel novembre del 1937, capitano il 30 gennaio 1939, maggiore il 30 gennaio 1941 e successivamente tenente colonnello. E' descritto come uomo dal carattere forte, capace di imporsi "saldo" dal punto di vista dell'ideologia: in definitiva, un nazionalsocialista perfetto. Assunto il comando a Genova si dedica in un primo momento alla repressione degli scioperi e ben presto, sempre più intensamente, all'attività antipartigiana. A partire dalla primavera del 1944 tale attività diviene sempre più consistente e l'AK genovese costituisce reparti autonomi e "controbande", gruppi di SS e fascisti che, travestiti, operano nel territorio direttamente controllato dalla Resistenza cercando di ottenere informazioni, attaccando elementi isolati e piccoli comandi di distaccamenti. Il complesso delle fonti tedesche esaminate da Carlo Gentile mette in luce chiaramente come l'AK di Genova dedicasse la maggior parte delle sue forze alla repressione antipartigiana e lo stesso Engel afferma, nel settembre del 1944, che può contare per la lotta attiva contro le bande su oltre 250 effettivi (120 tedeschi e almeno 130 italiani) con autocarri e un certo numero di mezzi blindati.
La diretta partecipazione di Engel e dei suoi reparti alle azioni di rastrellamento e in particolare a quella avvenuta ai primi di aprile del 1944 nella zona del Monte Tobbio (Benedicta), oltre a essere naturale e diretti conseguenza dei compiti che egli era venuto via via assumendo, risulta in modo specifico dal testo, riportato dal Gentile, della proposta per il conferimento allo stesso Engel della croce al merito di guerra di I classe con spade che qui viene integralmente riprodotto: "Quando egli iniziò il suo comando, le alpi liguri facevano parte di un'area in cui le bande erano estremamente attive. Engel ha saputo, attraverso un'esemplare collaborazione con i comandi delle forze armare, mobilitare assai bene le scarse forze a disposizione nella sua zona di competenza, per combattere le bande. Considerata la scarsità di truppe, egli ha saputo raggiungere risultati eccellenti. Con un lavoro minuzioso e instancabile ha messo in piedi un servizio di spionaggio contro i banditi, ha organizzato gruppi di azione contro le bande e ne ha diretto e coordinato l'impiego con successo. Nell'ambito di un'azione condotta nella zona di Masone dalla 356. Infanterie Division nei giorni 5-9 aprile ha comandato con successo un Einsatzgruppe. (...) Engel, inoltre, ha condotto di sua iniziativa un notevole numero di piccole azioni contro i banditi, come ad esempio l'8 ottobre 1944 nell'ambito della operazione 'Milano', il 21 agosto 1944 (bonifica della strada Voghera-Piacenza), il 21 novembre 1944 nel conflitto a fuoco presso Isola del Cantone".
Il concreto ruolo che nell'organigramma della polizia di sicurezza germanica ha rivestito non solo l'Engel ma anche il tenente SS Otto Kaess trova un'ampia descrizione nel resoconto dell'interrogatorio, presumibilmente reso al Comando Alleato, di certo Giuseppe Nicoletti (24) assunto quale interprete dal comando SS di Genova e rapidamente divenuto elemento di spicco del gruppo, dotato di notevoli autonomi poteri. In effetti il Nicoletti proveniva da una lunga esperienza di spionaggio a servizio prima del governo austriaco e successivamente del nazismo. Subito dopo la liberazione venne processato dalla Corte d'Assise Straordinaria di Genova e condannato a morte. (25) Nel citato interrogatorio il Nicoletti da conto dell'intera e complessa organizzazione dell'AK di Genova, indicando nomi e cognomi non solo dei componenti SS, ufficiali e sottufficiali, ma anche dei collaboratori italiani e dei loro informatori. Dettagliate indicazioni in ordine alla composizione e all'organigramma dell'AK di Genova fornisce Giorgio Gimelli nelle sue Cronache militari della Resistenza in Liguria. (26) Il comando aveva, com'è noto, la sua sede operativa presso la Casa dello Studente e disponeva nel carcere di Marassi dell'intera IV sezione a esso riservata, comandata in tiri primo tempo dal maresciallo Karl Puekert e in seguito dal maresciallo Lassner. Nel corso dell'istruttoria contro il Nicoletti il Pubblico Ministero presso la Corte d'Assise Straordinaria comunicava al comando alleato in Genova che "(...) sono risultati gravi elementi per ritenere tutti i militari tedeschi addetti alla Casa dello Studente (cui anche il Nicolettí prestava servizio) come criminali di guerra, per i loro eccessi verso la popolazione genovese. Risultano nominati i seguenti militari tedeschi della Casa dello studente: maggiore Engel; s.ten. Ross [recte Kaess], marse. Schneider, marsc. Ganisces [recte Janisches], marsc. Hermann, marsc. Schulk, marsc. Peters, marsc. Kukher, marsc. Lassner, marsc. Guggs [recte Gugg]. Risultano criminali di guerra anche altri ufficiali quali il comandante della piazzaforte di Portofino com. P. Reiner [recte Reimers], sergente Muller, il maresc. Grinz, il cap. Von der Haide. (27) Un'ulteriore autorevole definizione dei poteri e del modus operandi dell'AK può essere tratta dalla lunga testimonianza rilasciata al "Secolo XIX" il 6 aprile 1949 dal maggior generale Günther Meinhold, comandante della piazzaforte di Genova, che, ponendo in risalto la perenne situazione conflittuale con Engel e i suoi metodi, dichiarava di aver avuto ai propri ordini i comandi e i servizi di retrovia dislocati a Genova , mentre l'SD rappresentava un organismo completa mente autonomo. (...) Come polizia politica di Hitler l'SD aveva poteri eccezionali anche nei confronti dell'esercito - fatto che suscitava acerbe espressioni d'ira tra gli ufficiali". L'SD, componente essenziale dell'AK era il reparto che nell'ambito della sua violenta attività persecutoria concepiva e organizzava gli eccidi oggetto della nostra attenzione. Essi, che senza il minimo dubbio hanno costituito atti giuricamente criminali, appartengono, per quanto riguarda l'episodio della Benedicta, alla categoria delle fucilazioni arbitrarie di civili e prigionieri inermi e per quanto riguarda gli episodi del Turchino, Portofino e Cravasco a quella delle rappresaglie compiute in spregio di qualsiasi norma del diritto internazionale, degli usi di guerra e dei principi di umanità. E' il caso di ricordare, al fine di configurarne la giuridica punibilità, lo svolgimento di ciascuno dei suddetti tragici eventi.

8. Le singole stragi nella VI zona

Rastrellamento ed eccidi della Benedicta - L'azione antipartigiana organizzata nei giorni immediatamente antecedenti la Pasqua del 1944 nella zona dell'Appennino ligure-piemontese situata tra la val Stura e la val Lemme fu il primo grande rastrellamento, noto come quello della Benedicta (dal nome di un antico romitorio), che i comandi militari germanici decisero al fine di garantirsi la sicurezza delle proprie vie di comunicazione tra la Riviera ligure e la Pianura padana. Essi avevano infatti raccolto notizie circa l'insediamento nella zona di formazioni partigiane la cui consistenza e il cui armamento erano stati descritti dai rapporti trasmessi ai comandi di Genova e Alessandria, in particolare dalla IV legione G.N.R. di Alessandria, in termini molto esagerati. In effetti si trattava, come univocamente danno atto sulla base di documenti e rapporti dell'epoca tutti gli storici che si sono occupati dell'avvenimento, di un insediamento della Resistenza costituito dalla III Brigata Garibaldi "Liguria" e dalla Brigata autonoma "Alessandria" i cui effettivi erano complessivamente inferiori alle ottocento unità, dei quali soltanto la metà dotati di armamento leggero e inadeguato costituito per la maggior parte da fucili italiani mod. 91. Inoltre nella zona erano confluiti molti giovani renitenti per sottrarsi ai bandi dì chiamata alle armi, e gli stessi nuclei resistenti che si erano costituiti avevano un'organizzazione approssimativa, frutto di inesperienza e priva delle dure regole che in seguito sarebbero state imposte dalle esigenze e dalla durezza della guerriglia.
L'azione tedesca sì svolse nel periodo compreso tra il 6 e l'11 aprile 1944 e si risolse in una sanguinosa tragedia nella quale furono largamente coinvolte le popolazioni contadine della zona e i giovani sbandati. La sequenza degli avvenimenti, il loro esito, le ragioni che li determinarono formano oggetto di descrizioni e valutazioni particolarmente contenute nelle opere di Roberto Battaglia, Giorgio Gimelli, Giampaolo Pansa, Brunello Mantelli e altri (28) e su di essi non è il caso di ritornare in questa sede. Importa invece qui rilevare che sicuramente partecipò all'azione, né poteva essere diversamente considerate le funzioni che era venuto via via assumendo, il comando SS di Genova. Nel resoconto dell'interrogatorio di Giuseppe Nicoletti, del quale è già stato fatto cenno, (29) si dà atto che in prossimità della Pasqua 1944 il comandante (quindi l'Engel) riunì nel suo ufficio tutto il personale dipendente annunciando che il giorno dopo avrebbe avuto inizio un grande rastrellamento contro i partigiani e che le SS sarebbero state divise tra le varie unità combattenti con i noti compiti di interrogatorio e di decisione sul destino dei catturati. Lo stesso Nicoletti dà atto della propria personale partecipazione all'operazione. Del resto nel rapporto stilla "Situazione dei ribelli nella Provincia di Alessandria" del Comando U.P.I. della IV legione G.N.R. in data 27 marzo 1944 viene riportato: "Il Comando germanico delle SS della Liguria, nell'intento di cooperare con questo Comando per una radicale operazione nella zona, ha già preso contatto con noi per concretare un piano ben preparato e con forze adeguate (...)" (30)
Documento di ineccepibile significato in ordine alla partecipazione dell'AK di Genova, in persona del suo comandante Siegfried Engel, è poi costituito dal testo della proposta di conferimento a quest'ultimo della croce al merito con spade di cui nel paragrafo precedente è stato riportato il testuale tenore.
Il crimine commesso dai tedeschi a seguito delle decisioni delle SS consiste nell'uccisione non in combattimento ma dopo la resa e la deposizione delle armi di un grande numero di partigiani e di giovani semplicemente renitenti, che delle formazioni armate non facevano parte. Gli storici già citati danno atto che 75 persone furono fucilate a gruppi di cinque da un plotone di bersaglieri comandati di tiri ufficiale tedesco nei pressi del romitorio. Di questo crudele massacro è tuttora vivente un testimone oculare, Giuseppe Ennio Odino, miracolosamente scampato perché creduto morto. I corpi degli uccisi furono gettati in una fossa comune nella quale a fine giornata vennero a trovarsi un centinaio di cadaveri, in quanto vi furono aggiunti altri uccisi dopo la cattura durante la giornata del 7 aprile. Altri gruppi ancora vennero fucilati dopo la cattura in numero di 13 a Villa Bagnara, 16 a Voltaggio e 14 a Passo Mezzano. Il totale delle vittime fu, secondo i resoconti dei comandi tedeschi operanti nella zona, riportati dal Gentile e dal Mantelli, di 145.

Rappresaglia del Turchino - Nell'ambito di una decisa ripresa di attività della Resistenza sia in montagna sia in città, che dopo i tragici e dolorosi avvenimenti della Benedicta vedrà, dalla tarda primavera all'autunno del 1944, il movimento partigiano acquisire un nuovo livello di organizzazione e maturità, il 14 maggio 1944 venne organizzata dai GAP, nel centro di Genova, un'azione di attacco contro i militari tedeschi che frequentavano il Cinema Odeon, a essi riservato in via esclusiva. L'esplosione di una bomba all'interno di quel locale causò la morte di 5 militari e il ferimento di altri 15. La risposta nazista a questa azione si mosse rapidamente sul medesimo modello, a parte le minori proporzioni, di quella delle Cave Ardeatine. Carlo Gentile riporta il fonogramma inviato il 17 maggio 1944 dal LXXV Corpo d'Armata, responsabile della difesa delle coste nell'Italia nord-occidentale, all'Armeegruppe von Zangen, dal seguente testo: "Il numero delle vittime dell'attentato dinamitardo al cinema riservato ai militari di Genova (...) è salito a 5 morti e 15 feriti. Rappresaglia in preparazione da parte dello SD (...)". (31) Era del resto logico che questo compito venisse assunto dalle forze di sicurezza essenzialmente costituite dalle SS e di ciò dà ulteriore conferma il fatto che tutta la gestione della rappresaglia sia avvenuta a livello del comando insediato nella Casa dello Studente e nella IV sezione del carcere di Marassi. Di qui furono prelevati i 59 candidati alla fucilazione: 42, provenienti anche da altre province, erano detenuti per attività antifascista, 17 provenivano dal rastrellamento della Benedicta avvenuto il mese precedente. (32) L'esecuzione ebbe luogo nelle prime ore del 19 maggio 1944 nella località, prossima al Passo del Turchino, denominata Fontanafredda. Le modalità di essa furono particolarmente crudeli, in quanto le vittime designate dovettero portarsi su assi protese sopra una grande fossa che nel giorno precedente un gruppo di ebrei, pure detenuti a Marassi, era stato costretto a scavare, e ivi vennero uccise a colpi di mitra in gruppi di sei cadendo sui corpi dei loro compagni già uccisi. Racconta il Nicoletti, nel già citato resoconto, (33) di avere assistito al massacro insieme a un gruppo di alti ufficiali tra i quali vi era il Kaess, con il quale in seguito si recò a pranzo a Masone.
Al Turchino il rapporto tra militari tedeschi uccisi nell'azione partigiana e vittime della rappresaglia fu superiore a quello di uno a dieci adottato per le Cave Ardeatine. Anche qui, nello stesso tempo in cui si annunciava la feroce ritorsione, se ne vollero cancellare le tracce: in un comunicato del 20 maggio 1944 il comando tedesco dava notizia della rappresaglia, tuttavia affermando che essa era avvenuta il 18 anziché il 19 precedente. Falsità che, insieme al rifiuto di tutto il personale della Casa dello Studente e di Marassi di fornire notizie stilla destinazione dei loro cari, a lungo impedì ai familiari dei trucidati di conoscerne la sorte effettiva.
Tutte le argomentazioni e valutazioni che sono contenute nelle sentenze relative alle strage delle Cave Ardeatine sulla criminosità dell'azione nazista che si colloca completamente al di fuori di ogni concetto di rappresaglia come eccezionalmente ammesso dal diritto internazionale e sulla sussistenza delle aggravanti, in particolare della premeditazione e della crudeltà, si attagliano perfettamente all'eccidio del Turchino.

Eccidio di Portofino - Nella zona di Portofino era insediato un nutrito contingente di marina germanica in funzione di avvistamento e difesa costiera comandato dal tenente Ernst Reimers. Costui viene indicato come un fanatico nazista in rapporti di stretta collaborazione con il Comando SS di Genova e legato da stretti rapporti di amicizia soprattutto con il tenente Otto Kaess. In particolare il Reimers aveva stabilito il proprio comando nel castello di San Giorgio, situato oltre il piccolo paese di Portofino verso la punta orientale del capo, e lo aveva parzialmente trasformato in una prigione allestendovi numerose celle. Sulla sua attività violenta e persecutrice riferisce la relazione, in data 1 luglio 1949, della Commissione di epurazione istituita dopo la fine del conflitto a Santa Margherita Ligure. (34) Ne parla altresì il già citato interprete delle SS Giuseppe Nicoletti nel resoconto del suo interrogatorio, presumibilmente reso agli Alleati, nei termini seguenti, prendendo le mosse dalla caratterizzazione della figura del tenente Kaess: "(...) crudele emanatore (il Kaess) di ordini di tortura che venivano per lo più eseguiti nel cosiddetto, cimitero delle persone vive' a Portofino. In tale lavoro il Kaess era coadiuvato dal tenente di marina Raimers (recte Reimers) comandante della marina di Portofino. Infatti, siccome alla Casa dello Studente le urla delle persone sottoposte a torture si udivano il Kaess pensò bene di servirsi del suo amico Raimers, che per crudeltà lo superava e che era l'autore materiale delle torture. (35)
Una tragica, quasi incredibile, realtà: in una delle più belle e suggestive località della Riviera ligure era stata insediata una sorti di succursale della Casa dello Studente per compiervi, con la complicità del comandante di un reparto della marina germanica, alcune delle azioni più spietate di polizia. Qui nella notte tra il 2 e 3 dicembre 1944 furono fucilati sulla spiaggia dell'Olivetta 22 prigionieri politici prelevati dalla IV sezione del carcere di Marassi a disposizione delle SS e i loro corpi, legati l'uno all'altro con filo di ferro, furono caricati su alcune barche e gettati in mare il largo con pesanti pietre come zavorra. La scelta degli sventurati non poté che avvenire, a causa del ruolo che egli ricopriva, per determinazione del comandante dell'AK di Genova tenente colonnello Engel. All'operazione partecipò anche Vito Spiotta, segretario del fascio di Chiavari e vice comandante della brigata nera "Silvio Parodi", condannato a morte, anche per la partecipazione a questa strage, con sentenza del 18 agosto 1945 e fucilato al poligono di Genova-Quezzi l'11 gennaio 1946.
Le ragioni di questo eccidio non furono mai esplicitate dai tedeschi come rappresaglia, ma è fondata l'ipotesi, affermata dal Gimelli, che esso vada posto in relazione alla cosiddetta "giornata della spia" del 30 novembre precedente. (36) In quella occasione erano state giustiziate sii iniziativa del Comando generale delle brigate Garibaldi alcune spie fasciste. Il significato di questa azione, ancor più che nell'eliminazione di elementi pericolosi per la Resistenza, fu nel fatto che interi quartieri della città vennero occupati e a lungo militarmente presidiati dalle formazioni partigiane.
Poiché l'eccidio di Portofino venne mantenuto segreto, la dolorosa ricostruzione dei nomi delle vittime fu estremamente difficile. Essa fu compiuta nell'immediato dopoguerra solo grazie al determinante apporto del vice questore della Liberazione, Gelasio Adamoli, poi divenuto Sindaco di Genova.

Fucilazioni di Cravasco - Il 22 marzo dei 1945 una pattuglia di militari tedeschi portatasi in una piccola frazione del comune di Campomorone, nelle vicinanze di Genova, per una delle ormai consuete azioni di razzia, cade in un'imboscata tesa da un reparto della "brigata Balilla" e nel rapido scontro a fuoco otto tedeschi rimangono sul terreno. Nelle primissime ore del successivo 23 marzo sono prelevati dalla IV sezione del carcere di Marassi venti detenuti politici che vengono poi trascritti sii di un camion nei pressi del cimitero di Cravasco per essere fucilati. Due di essi riescono a fuggire durante il percorso. Il massacro è dettagliatamente descritto da Arrigo Diodati (Franco), allora diciannovenne, che miracolosamente riesce a scampare. Egli precisa che verso le due del mattino i fucilandi vengono radunati da due marescialli delle SS che li accompagneranno poi sul posto dell'esecuzione insieme a Mauro Risi, sottufficiale della G.N.R. appartenente al Comando delle SS. Diodati, ferito alla gola, trascinato a terra dal corpo di un suo compagno colpito e cosparso di sangue, riferisce di aver scorto il Riso inferire personalmente ai moribondi il colpo di grazia, che a lui viene risparmiato in quanto creduto già morto. Il Risi verrà condannato a morte dalla Corte straordinaria d'Assise di Genova il 16 giugno 1945 con sentenza eseguita il 2 agosto successivo
Non può esservi il minimo dubbio sulle responsabilità dell'Engel e dei suoi più diretti collaboratori nell'episodio: colpito dai partigiani è un contingente tedesco, la risposta viene organizzata dall'AK, le vittime sono prelevate nella sezione del carcere riservata alle SS, la fucilazione è eseguita di marinai tedeschi al comando di un ufficiale e ad essa partecipano sia sottufficiali delle SS che tiri italiano loro diretto collaboratore.

9. Processo dopo più di cinquant'anni

La vicenda relativa all'acquisizione degli elementi capaci di consentire l'instaurazione di tiri procedimento penale nei confronti degli esponenti delle SS che avevano imperversato a Genova e in gran parte della Liguria con ogni sorta di atrocità non costituisce sicuramente un esempio di efficienza e funzionalità. Ciò è documentato da un ampio carteggio che figura agli atti del procedimento il cui inizio è fissato dinanzi il Tribunale Militare di Torino per il 26 maggio 1999.
Gli elementi in base ai quali gli esponenti dell'AK genovese vengono indicati come criminali di guerra e si prospetta l'eventuale avvio nei loro confronti di un processo penale sono riassunti in alcuni documenti che figurano agli atti del processo, direttamente o indirettamente trasmessi, fra la metà del 1946 e l'inizio del 1948, dalla Prefettura di Genova a varie autorità, quali il Ministero della Guerra, la Procura militare di Roma, il Ministero degli Esteri e lo Stato maggiore dell'Esercito, nonché le Autorità militari alleate.
Riportiamo in parte il testo dei più esauriente e significativo di tali documenti. Si tratta della relazione n° 103033 U.P.I. del 13 giugno 1946 redatta dalla prefettura di Genova per il Ministero degli Interni: "(...)
Numerosi sono stati i fatti contrari alla legge di guerra compiuti in questi giurisdizione. Innumerevoli i casi di violenza e di servizi commesse ai danni dei cittadini, incendi e saccheggi di abitazioni, deportazioni in massa di operai e contadini, omicidi, furti e rapine, persecuzioni razziali. Si trascrivono qui di seguito i crimini di guerra di maggiore gravità commessi in questa giurisdizione dalle forze nazifasciste.
"1 - L'eccidio di monte Turchino, avvenuto nell'aprile 1944 (recte maggio) in località monte Turchino, dove 59 ostaggi politici cittadini italiani prelevati dalle locali carceri giudiziarie, furono massacrati per rappresaglia in seguito all'esplosione di un ordigno esplosivo che uccideva 7 militari in un cinema di Genova nel quale era precluso ad estranei l'ingresso, controllato da militari tedeschi.
"2 - Massacro della Benedicta: il 9 aprile 1944, in località di campagna denominata "Benedicta", un centinaio di partigiani e contadini rastrellati nella zona venivano uccisi con scariche di mitra.
"3 - Eccidio di Crevasco (recte Cravasco): il 22 marzo 1945 venti detenuti politici ristretti nelle locali carceri giudiziarie, fra i quali due mutilati e alcuni malati, vennero trasportati nel cimitero del comune di Crevasco e ivi fucilati in massa.
"4 - Eccidio di Portofino: il 3 dicembre 1944 altri 21 detenuti politici prelevati dalle locali carceri giudiziarie, dopo un consiglio tenuto presso il comando tedesco delle SS di Genova che ne decretò la soppressione, furono trasportati sul promontorio di Portofino e massacrati: le loro salme furono buttate in mare.
"Responsabili dei fatti sii esposti furono i militari tedeschi coadiuvati dalle forze armate repubblichine, e in particolare dalle formazioni della brigata nera. Mentre la quasi totalità degli italiani responsabili di detti crimini di guerra è stata assicurata alla Giustizia, non si è potuto procedere nei confronti dei tedeschi che furono i maggiori responsabili.
"E' accertato pertanto che a dirigere tutte le criminose operazioni in grande stile di carattere militare e politico in questa giurisdizione fu il comando delle SS tedesche di Genova, avente la sede nella "Casa dello studente". In detto comando infatti vi erano i vari reparti che abbracciavano ogni attività riguardante il controllo politico militare della zona (reparto contro i partigiani, contro i comunisti, contro gli ebrei, spionaggio e controspionaggio) ed era il suddetto comando che dirigeva le operazioni di rastrellamento nelle fabbriche nelle campagne e nelle vie cittadine, ed elementi ad esse appartenenti che ordinarono e diressero gli eccidi sopra citati. Nella sede stessa del comando furono commessi molti crimini di guerra consistenti in sevizie di ogni genere alle quali furono sottoposti i detenuti politici, sevizie che in alcuni casi provocarono la morte in sede di interrogatorio.
"1 - Colonnello Engel Síegrfied, non meglio generalizzato il quale è stato oggetto della nota n° 433/60687 div. A.G.R. sezione 3 di questo ministero. Costui era il comandante del reparto SS di Genova e a lui è da ascriversi certamente la maggiore responsabilità dei crimini commessi in questa giurisdizione. Si trova in atto in mano agli Alleati come risulta dalla su accennata nota di codesto ministero.
"2 - Ableiter Volfango: di Carlo e Huber Anna, nato a Stuarda l'1/9/1907, il quale trovasi in atto nel campo di concentramento alleato di Rimini. Deve rispondere di efferate sevizie in danno di cittadini italiani. Partecipò inoltre all'eccidio di monte Turchino.
"3 - Tenente Kaess Otto, non meglio generalizzato: vice comandante del comando SS, partecipò all'eccidio del Turchino e al massacro della Benedicta.
"4 - Maresciallo Yanisch Ilans: dirigente il reparto razziale della "Casa dello studente", accanito nella persecuzione degli ebrei, seviziatore sadico, torturava gli interrogati a sua disposizione nel modo più intimano. Tra le sue vittime certo Moscato Paolo, in seguito alle torture subite decedette.
"5 - Maresciallo Peter Giuseppe: dirigente il reparto contro i partigiani della "Casa dello studente", spietato e intimano, partecipò all'eccidio del Turchino e della Benedicta."
In data 29 maggio 1948 il comando della Commissione alleata A.P.O. 349 comunicava al Ministero dell'Interno che si stavano svolgendo indagini per accertare se tale Frederich Nagel, che si trovava sotto custodia alleata, fosse la medesima persona di Siegfried Engel, a suo tempo in servizio presso le SS di Genova. Invitava inoltre a comunicare se vi era intenzione di avviare un procedimento penale contro il predetto, nel qual caso le autorità alleate ne avrebbero concesso la consegna. A questa missiva segue un lungo e puramente formale carteggio burocratico al quale partecipa la Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare, in persona del suo titolare Umberto Borsari, che si protrae fino al febbraio 1948 senza alcun concreto risultato, in relazione tanto all'identificazione quanto alla reperibilità dei responsabili.
Desta sulle prime meraviglia che non si sia fatto ricorso a mezzi più efficaci di indagine diretta attraverso procedure di riconoscimento presso gli Alleati, o assunzione di informazioni presso il C.L.N. di Genova o la Procura della Corte straordinaria d'Assise ove venivano nel frattempo processati italiani che erano stati collaboratori diretti dell'Engel e degli altri esponenti nazisti alla "Casa dello Studente", quali, fra gli altri, Nicoletti e Risi. Queste indagini avrebbero consentito di acquisire in breve tempo gli elementi sufficienti all'immediata instaurazione di un procedimento penale.
Tutto ciò trova peraltro la stia spiegazione in quanto purtroppo solo di recente è stato accertato: la dolosa determinazione della Procura Generale militare di non procedere contro i criminali nazisti che si manifesta in un primo momento in un vano tergiversare e successiva ente nella sottrazione alle Procure militari competenti e poi nel vero e proprio occultamento di centinaia di fascicoli processuali. Per quanto riguarda il processo relativo alle stragi liguri che abbiamo preso in esame la notevole somma di elementi a disposizione nel primo dopoguerra avrebbe consentito già allora, se efficacemente utilizzata, l'instaurazione del processo nei confronti dei responsabili.
Invece soltanto il 28 gennaio 1995 vengono iscritti nel registro della Procura presso il Tribunale Militare di Torino i seguenti nominativi: "Engel Siegfried, Ableiter Wolfgang, Kaess Otto, Yanisch Hans, Scholz, Walemberg, Werner Hunh, Reimers", quali indagati per "violenza con omicidio contro privati nemici e prigionieri di guerra (art. 185 e 211 C.P.M.G.) il 4 aprile 1944 sul monte Turchino, il 3 aprile 1944 in Benedicta, il 23 aprile (recte: 23 marzo) 1945 in Cravasco, il 3 dicembre 1944 in Portofino". Ciò avviene a seguito della trasmissione alla Procura Militare di Torino, così come alle Procure Militari competenti territorialmente, delle centinaia di fascicoli abusivamente trattenuti per più di mezzo secolo, e ad un certo punto occultati, dalla Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare.
Passano pochi mesi e il 6 ottobre 1995, su conforme richiesta del Procuratore militare, viene disposta l'archiviazione della procedura con formula puramente rituale. Tutto sembra ormai concluso, consumato dal tempo, dall'inattività e dall'oblio. Sennonché nell'agosto 1996 le funzioni di Procuratore presso il Tribunale Militare di Torino vengono assunte, a seguito di concorso, dal dottor Pier Paolo Rivello, un giurista di particolare serietà e preparazione.
Gli effetti di questa novità si fanno presto sentire: vengono avviati e rapidamente conclusi nuovi accertamenti per l'identificazione dei responsabili ancora viventi degli ormai antichi crimini e il 10 ottobre 1996, sulla base di un rapporto dei carabinieri del precedente giorno 5 che hanno identificato l'esistenza in vita e la residenza rispettivamente di Engel ad Amburgo e di Kaess a Colonia, la Procura militare chiede l'autorizzazione alla riapertura del procedimento che viene immediatamente disposta il successivo 11 ottobre dal giudice per le indagini preliminari. Un'intensa e concentrata attività istruttoria consente al Procuratore militare di chiedere e ottenere, all'udienza preliminare dell'8 ottobre 1998, il rinvio a giudizio dei due imputati.
Va rilevato che l'attività della Procura militare di Torino si esplica anche in direzione di altri procedimenti per le stragi naziste consumate nel territorio di sua competenza: in particolare quello nei confronti di Theo Saevecke, capitano delle SS e comandante dell'AK di Milano, per la fucilazione di 15 detenuti nel reparto carcerario di San Vittore avvenuta la mattina del 10 agosto 1944 in piazzale Loreto a Milano e quello nei confronti di Anton Renniger tenente dell'esercito tedesco imputato per la fucilazione di 51 civili in località Cascina di Riva di Caia nel comune di Cumiana in provincia di Torino, strage compiuta il giorno 3 aprile 1944 dopo tiri rastrellamento di civili nella zona; mentre è tuttora in corso l'istruttoria nei confronti del maggiore Hans Geiger e del tenente Heinrich Goering, appartenenti alla 34a Divisione di fanteria della Wehrmacht per il massacro di 12 civili italiani di cui tre bambini in tenera età e quattro donne nel piazzale dell'albergo "Vittoria" in frazione Grimaldi del comune di Ventimiglia (IM) al confine ligure occidentale, avvenuto il 7 dicembre 1944.
La volontà di giustizia ha successo a oltre mezzo secolo dai fatti, superando gli ostacoli che a essa si sono frapposti. Processi, che potevano svolgersi quando gli imputati non avevano ancora compiuto quarant'anni, vengono instaurati quando essi ne hanno compiuto novanta. Agli occhi di tutti coloro che pensano alla nostra storia appare evidente che un'eventuale condanna, anche se non è più in grado di assumere un valore concreto, è tuttavia capace di esprimere un alto significato emblematico e morale.

10. Perché così poca giustizia? Fascicoli occultati e illegittime archiviazioni

Nel panorama sopra tracciato di una giustizia estremamente limitata, tardiva e per molti versi contraddittoria a fronte dell'enorme somma di atrocità imposte dal dominio militare nazista al popolo italiano nei lunghi mesi che corrono dall'annuncio dell'armistizio alla fine della guerra, sono in qualche misura già venute emergendo risposte alla domanda: perché, per quali cause, ciò è avvenuto? Forse ci si potrebbe limitare ad osservare che per avere giustizia occorrono leggi semplici e chiare, giudici imparziali e, ancor più, una ferma volontà collettiva (degli apparati, dei governi, della società civile) di rendere e ottenere giustizia, e che in sostanza è storicamente mancato qualcuno di questi fattori. Ma occorre entrare maggiormente nello specifico, perché esistono ben individuate ragioni della mancata giustizia che fanno capo, come fra poco verrà posto in evidenza, agli organi di vertice della magistratura militare che massimamente avrebbero dovuto garantire il rispetto della legge. E'' necessario arrivare a questo punto cruciale seguendo un percorso razionale che ne renda evidenti i precedenti.
E' già stata sopra esaminata la questione relativa ai processi in materia di collaborazionismo nell'ambito delle sanzioni contro il fascismo. Deve essere qui ribadito che una delle fondamentali ragioni per le quali quel processi, pur con le insufficienze e i limiti che sono stati posti in rilievo, hanno avuto luogo, deriva dal fatto che per essi è stata prevista una legislazione ad hoc e sono stati istituiti organi giurisdizionali speciali, le Corti straordinarie d'Assise e successivamente le Sezioni speciali di Corte d'Assise. In sostanza, era diffusa negli organi che avevano condotto e diretto la lotta di liberazione nazionale e in gran parte dell'opinione pubblica una profonda volontà di giustizia per i crimini commessi dal fascismo; la creazione di strumenti specifici ha consentito a quella volontà di avere espressione. L'organo, in altri termini, ha assecondato la funzione. Non è avvenuta però la stessa cosa per quanto riguarda i crimini commessi dai nazísti. Essi costituivano a pieno titolo azioni delittuose secondo la legislazione italiana come è stato sopra evidenziato, ma per essi non sono state previste né speciali sanzioni né specifici organi di giustizia.
Possono essere considerati antecedenti di questi situazione i modi nei quali sia il governo legittimo dell'Italia liberata sia il C.L.N.A.I. e i C.L.N. regionali hanno affrontato il problema della punizione dei crimini fascisti e nazisti a liberazione avvenuta. Nei confronti dei crimini fascisti da un lato il governo del Sud fin dal luglio 1944 ha emanato disposizioni specifiche per la loro definizione e repressione e dall'altro lato il C.L.N.A.I. ha approvato una serie di progetti normativi e altresì emanato decreti destinati ad avere vigore sia pure per breve periodo. In particolare il C.L.N.A.I. nel giugno 1944 ha elaborato tiri progetto di decreto nel quale, nella sua qualità di rappresentante del governo legittimo nei "territori occupati dall'invasore tedesco", in relazione alle atrocità commesse da tedeschi e fascisti nei confronti degli appartenenti alle proprie forze militari e della popolazione civile, vengono previste drastiche direttive sul trattamento da usare verso i responsabili che venissero catturati. Ciò "[...] senza pregiudizio di denuncia dei responsabili e degli esecutori, in particolare modo dei comandanti, ai tribunali incaricati di punire a suo tempo le atrocità perpetrate nella presente guerra dalle autorità e dalle truppe germaniche e loro dipendenti, tribunali che dovranno risiedere come da decisione della conferenza di Mosca, nei paesi stessi dove le atrocità sono state commesse (...)". (37) Poco prima dell'insurrezione, il 19 aprile, il C.L.N.A.I. emana un decreto avente per oggetto la resa delle formazioni nazifasciste, nel quale dopo dettagliate disposizioni sul disarmo, l'internamento e, in generale, il trattamento da usare nei confronti delle formazioni armate del fascismo di Salò, si stabilisce: "5. Gli ufficiali e soldati tedeschi che si arrendono (...) vanno trattati come prigionieri di guerra e consegnati agli Alleati appena possibile." (38) Questa disposizione è ribadita dal
decreto emanato dal C.L.N.A.I. il 25 aprile relativo alla "Proclamazione dello stato d'eccezione" nel quale fra l'altro sì stabilisce all'articolo 8: Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche eli qualunque specie sono dichiarati prigionieri di guerra e dovranno recarsi nei luoghi stabiliti secondo le norme che verranno tempestivamente emanate dal Comando militare. Lo stesso trattamento è riservato ai civili di cittadinanza tedesca". (39) Ripetutamente il C.L.N.A.I. dedica la propria attenzione alla creazione e al funzionamento delle Commissioni di giustizia. organi inquirenti nei confronti dei responsabili fascisti, mentre nulla stabilisce per gli eventuali processi contro i nazisti.
In sostanza è radicata, sia negli esponenti del governo dei Sud sia nel C.L.N.A.I., organo che lo rappresenta nell'Italia occupata, la convinzione che il compito di punire i tedeschi per le loro attività criminali spetti sostanzialmente agli Alleati. Convinzione che non ha tiri fondamento giuridico, come si è visto, ma che sicuramente ha avuto il suo ruolo nel determinare le condizioni che a tiri certo momento hanno consentito sia l'enorme insabbiamento di procedimenti di cui fra poco si dirà, sia l'esiguità della punizione, da parte degli organi dei paese che li aveva subiti, dei barbari atti compititi dall'occupante-nemico nel suo territorio.
Analoga situazione può riscontrarsi nell'esame dei documenti dei C.L.N. regionale ligure. Esso si occupò ripetutamente di una giustizia riparatrice da attuare dopo la liberazione del paese. L'incarico di delegato per la giustizia venne conferito al rappresentante del Partito d'Azione e fu elaborato un vero e proprio progetto di sanzioni contro il fascismo inviato per la valutazione e approvazione al C.L.N.A.I. La commissione di giustizia, organo inquirente per i futuri processi contro ì collaborazionisti, non solo venne costituita ma cominciò a svolgere la sua attività di raccolta dei dati e degli elementi da sottoporre a suo tempo a giudizio, secondo l'indicazione che proveniva da Milano (16 febbraio 1945). (40) Ma per quanto riguarda le atrocità perpetrate dai nazisti e in special modo dalle SS, non fu adottato alcun provvedimento né elaborato alcun progetto, implicitamente confermando l'idea che questa partita giudiziaria, la più grave, fosse sostanzialmente di competenza degli Alleati.
E' a questo punto che interviene, proprio nel momento in cui è in via di completamento questo saggio, la piena conoscenza di tiri fatto nuovo, di dimensioni e natura gravissime, solo in parte anticipato dalla stampa periodica ("L'Espresso") nel 1996 e più di recente dal quotidiano "La Repubblica" (28 marzo 1999). Si tratta della relazione conclusiva di un'indagine disposta dal Consiglio della Magistratura Militare (organo di autogoverno della stessa istituito con legge del 30 dicembre 1988, n. 561, con la partecipazione di componenti laici), relativamente all'insabbiamento, durato cinquant'anni, a opera della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare, di centinaia e centinaia di fascicoli processuali relativi ai crimini nazisti. Questo documento, per la sua importanza storica oltre che politica e giudiziaria, viene pubblicato integralmente in appendice.
La situazione da cui trae origine l'enorme insabbiamento venuto alla luce è la seguente. Nel 1945 - si legge nella relazione - essendo l'Italia stata ammessa dagli Alleati a documentare presso le Nazioni Unite i crimini di guerra perpetrati dalle forze armate tedesche sul suo territorio, fu deciso di concentrare tutte le notizie e le indagini concernenti tali reati presso la Procura Generale Militare in modo da favorire l'assistenza internazionale per la punizione di detti crimini e la cernita di quelli tra essi che, secondo le intenzioni dichiarate dagli Alleati, avrebbero dovuto essere giudicati in Italia o avrebbero dovuto essere sottoposti a giudizio dei Tribunali internazionali. Nell'immediato dopoguerra, quindi, si adottarono provvedimenti che, seppure non ortodossi dal punto di vista giuridico, in quanto concentravano notizie di reato, indagini e documenti nelle mani di un organo di vertice non competente a promuovere l'azione penale, erano tuttavia dettati dalla dichiarata intenzione di perseguire i nazisti responsabili e di favorire l'assistenza internazionale degli Alleati. In questo senso sembrerebbe essersi in un primo tempo mosso - può ancora leggersi nella relazione - l'allora Procuratore Generale presso il Tribunale Supremo Militare Umberto Borsari che manifestò anche l'intenzione di trasmettere gli atti presso di lui concentrati alle procure militari territo-rialmente competenti. (41)
Ben presto però, già a partire dal 1947/48, si passa a una situazione di patente illegalità, ampiamente e dettagliatamente descritta nella citata relazione del C.M.M. I fascicoli processuali concentrati presso la Procura Generale non vengono trasmessi alle procure militari territorialmente competenti, ma trattenuti al vertice. Le indagini per l'accertamento dei crimini nazisti vengono bloccate, al punto che non si provvede neppure alla traduzioni delle relazioni trasmesse dagli Alleati e dei documenti redatti in lingua tedesca. Nel 1960 il Procuratore militare in carica, dott. Santacroce, emette nella stessa data una lunghissima serie di "archiviazioni provvisorie" a clichè agendo al di fuori di ogni propria competenza. Alle procure militari territoriali vengono trasmessi soltanto procedimenti contro ignoti, mentre quelli nei quali sono state svolte indagini concludenti e vi sono indicati nomi e luoghi di residenza dei responsabili vengono trattenuti. Il Procuratore Generale trasmette al Ministero degli Esteri alcuni fascicoli contenenti elementi di accertamento delle responsabilità affinché vengano consegnati al governo federale tedesco, ma si guarda bene dal fare avere questi fascicoli alle procure militari
competenti. Infine, nel 1967, a conclusione e coronamento di questi gravi illeciti comportamenti, tutti i fascicoli vengono trasferiti dall'ultimo piano di Palazzo Cesi, ove la
Procura Generale Militare ha sede, a uno scantinato adibito ad archivio delle carte del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e dei cessati Tribunali penali Militari di Guerra, chiusi in un armadio collocato in un recesso di detto archivio con le ante rivolte verso il muro. E' una vera e propria sepoltura dei processi ai criminali nazisti. La scoperta dell'armadio e dei suo "scottante contenuto" avviene quasi per caso, come la relazione descrive. Operando nel modo suddetto si è certamente confidato, da parte di chi se ne è reso responsabile, nella rimozione di ogni traccia e con essa della memoria dei crimini nazisti, vale a dire dell'offesa più atroce e sanguinosa che il nostro Paese ha subito nell'epoca moderna. Dopo questa scoperti tra il 1994 e il 1996, come sopra si è accennato, i fascicoli vengono trasmessi alle procure militari competenti. Di qui nascono i processi dopo oltre cinquant'anni.
E' evidente che quinto avvenuto non può essere attribuito a iniziative personali dei procuratori generali Borsari, Mirabella e Santacroce, succedutisi nella carica, ma si inquadra - come la relazione del Consiglio della Magistratura dà atto - nella rapida evoluzione della situazione politica internazionale che con l'instaurarsi della guerra fredda e della contrapposizione tra i blocchi poneva la questione del riarmo della Repubblica Federale Tedesca. Ciò veniva evidentemente ritenuto incompatibile con i processi contro i criminali nazisti, cui venne quindi garantita una larghissima impunità. Non va dimenticato che negli ormai rari casi in cui questi vennero chiamati in giudizio tesero, e ancor oggi tendono sempre più, a giustificare le proprie azioni presentandosi come paladini di una crociata anticomunista. Non può neppure essere trascurata la circostanza che i procuratori generali militari presso il Tribunale Supremo erano al tempo di nomina governativa.
Passando a qualche ulteriore considerazione in ordine alle difficoltà che hanno contrassegnato i processi per i crimini nazisti, va richiamata la contraddizione relativa alla questione della competenza a giudicare: se essa cioè appartenesse alla magistratura militare o a quella ordinaria. Senza addentrarci in una disamina tecnica che sarebbe impropria in questa sede, è sufficiente ricordare: che per i due maggiori processi, quello per i fatti delle Cave Ardeatine e quello per i fatti di Marzabotto e delle altre località dell'Appennino tosco-emiliano, gli unici nei quali gli imputati condannati erano presenti e hanno scontato, almeno in parte, la pena loro inflitta, è stata ritenuta in modo pacifico la competenza dell'autorità giudiziaria militare; che per i processi relativi ai fatti di Caiazzo e della Risiera di San Sabba, nei quali gli imputati non sono mai stati assicurati alla giustizia, è stata ritenuta, dopo il superamento di opinioni diverse, la competenza delle Corti d'Assise. vale a dire dell'autorità giudiziaria ordinaria; che per il processo relativo ai fatti della valle del Biois, nel quale gli imputati sono rimasti contumaci, in un primo tempo e fino alla condanna all'ergastolo in primo grado, è stata ritenuta la competenza della magistratura ordinaria e successivamente gli atti sono stati rimessi alla magistratura militare; che per il processo relativo ai fatti del Filetto che hanno visto imputato il vescovo ausiliario di Monaco di Baviera risoltosi in tiri nulla di fatto, l'azione penale è stata iniziata dalla magistratura ordinaria; che nei processi per le stragi naziste attualmente pendenti viene nuovamente ritenuta pacifica la competenza dell'autorità militare. Siamo quindi in presenza di una serie di contraddizioni che hanno reso ulteriormente incerto e difficoltoso il corto cammino della giustizia.
Resta da chiedersi quale eventuale opera di giustizia, essendo largamente mancata quella del nostro Paese, sia stata eventualmente compiuta dai tribunali alleati. La risposta è in qualche modo ovvia e in proposito abbiamo già richiamato le ragioni di politica internazionale che l'hanno determinata. Il caso praticamente solitario da considerare è costituito dal processo nei confronti del feldmaresciallo Albert Kesselring, fanatico nazista, dichiarato criminale di guerra, dal settembre 1943 comandante in capo di tutte le forze germaniche schierate sul fronte italiano. Finito nelle mani degli angloamericani nel maggio 1945, venne processato, insieme a due suoi stretti collaboratori, da un tribunale britannico nel gennaio 1947 a Venezia quale responsabile dei crimini perpetrati dalle truppe tedesche operanti in Italia ai suoi ordini fra cui le stragi delle Cave Ardeatine e di Marzabotto. Il processo durò tre mesi e si concluse con la condanna a morte di Kesselring, commutata ben presto nel carcere a vita. A seguito del suo asserito grave stato di salute, che peraltro non gli impedì di vivere altri 8 anni, venne liberato nel 1952. Tornato in libertà fu attivo nelle organizzazioni di reduci e neonazisti.
Infine, per completezza, occorre verificare se e come abbia funzionato nella materia in oggetto la giustizia tedesca. li quadro è negativo: l'ufficiale nazista responsabile della strage di Caiazzo, come abbiamo visto, è stato prosciolto; non risulta che siano intervenute condanne per gli atroci fatti della Risiera di San Sabba; il caso di monsignor Defregger non ha avuto alcun seguito. A ciò si aggiunga, pur senza alcuna pretesa di tracciare un quadro completo, la più che deludente vicenda relativa all'eccidio di Boves, il paese in provincia di Cuneo nel quale si scatenò, subito dopo l'armistizio, la violenza nazista. Il 19 settembre 1943 una formazione partigiana sostenne un breve scontro a fuoco con un piccolo reparto SS nel corso del quale tiri militare tedesco e un partigiano furono uccisi. Inoltre vennero fatti prigionieri due militi delle SS con il loro automezzo. In seguito a questi avvenimenti affluì a Boves il grosso dei battaglione della 1 Divisione corazzata SS "Adolf Hitler", al comando del maggiore Joachim Peiper. Il parroco e un abitante del paese vennero incaricati di trattare la liberazione dei prigionieri, cosa che avvenne circa un'ora dopo cori la restituzione anche dell'automezzo e della salma del caduto tedesco. A questo punto per tutta risposta, venendo meno alle loro assicurazioni, le SS misero a ferro e a fuoco l'intero abitato e trucidarono indiscriminatamente 23 civili tra cui anziani contadini, malati inabili e gli stessi due intermediari. (42)
Nel 1964 venne rintracciato a Stoccarda il maggiore Peiper che in precedenza era stato condannato a morte dagli Alleati per un eccidio di prigionieri americani compiuto nelle Ardenne ma era stato liberato dopo dieci anni e da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Venne presentata denuncia alla magistratura militare tedesca con una accurata ricostruzione anche testimoniale della vicenda. Nonostante il procedimento, oltre che da avvocati italiani, venisse seguito in Germania da lino degli accusatori dei processi di Norimberga, con sentenza del 23 dicembre 1918 il Tribunale di Stoccarda, a conclusione dell'istruttoria, prosciolse il Peiper e i due ufficiali alle sue dipendenze. Resta da chiedersi perché relativamente ai fatti in questione non sia stato, a differenza di altri casi, avviato alcun processo in Italia.

11. Qualche considerazione finale

Gli elementi raccolti e le riflessioni formulate nelle pagine precedenti intendono semplicemente costituire un approccio alla ricostruzione, anche e particolarmente sotto il profilo giuridico-penale, dei crimini commessi dalle forze militari germaniche, spesso con la collaborazione delle milizie della RSI, nel corso dei drammatici venti mesi dal settembre 1943 all'aprile 1945. Di tale ricostruzione si avverte una forte necessità quale memoria e monito di tiri passato recente, alla luce del dissennato e tragico ripetersi di intimane violenze etniche e belliche nei tempi che stiamo vivendo. Essa dovrà fondarsi naturalmente sugli importanti studi, ricerche e approfondimenti che a tutt'oggi sono stati compititi, i quali tuttavia a nostro avviso devono assumere il carattere di una maggiore
completezza e organicità anche per quanto riguarda gli aspetti, fino a ora solo marginalmente affrontati, della repressione giudiziaria.
Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, quasi per una fisiologica necessità di riscatto da una lunga notte della ragione, si è avuto un periodo di forte ripresa della grande questione dei diritti umani. Di questo punto di vista eventi fondamentali del secolo sono stati la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e la Carta dell'ONU. Essi resterebbero comunque largamente inoperosi senza l'intervento di un ulteriore elemento della cui importanza solo di recente è stata assunta piena consapevolezza. Ci riferiamo non ai tribunali di Norimberga e di Tokyo, che pure hanno svolto una loro salutare funzione, istituiti dai vincitori a seguito della debellatio del nemico-criminale, ma all'istituzione dei tribunali ad hoc per i crimini contro l'umanità, come è avvenuto per la ex Jugoslavia e per il Ruanda.
La storia insegna che la semplice affermazione dei principi non è minimamente sufficiente a evitare i conflitti feroci e sanguinosi e i grandi massacri collettivi che sono una costante della vicenda umana.
La questione che oggi più che un tempo viene avvertita è quella di passare dall'affermazione dei diritti alla loro tutela giudiziaria, cioè alla sanzionabilità delle loro violazioni.
In questo senso il secolo del genocídio ma anche dei diritti umani (come lo ha definito Bobbio), si conclude positivamente con una nuova inedita alleanza tra la cultura dei diritti umani e la cultura del processo penale.
La processualizzazione del diritto umanitario e la contestuale internazionalizzazione del processo penale sono alla base. del movimento e delle iniziative che hanno condotto, nel luglio 1998, all'approvazione dello Statuto della Corte Internazionale Permanente per i crimini contro l'umanità. Questo risultato era sempre stato precluso dal perdurante predominio dell'idea di sovranità nazionale e del monopolio statuale della giustizia zia penale, insieme alle esigenze, che a quel sistema si collegavano, del mantenimento di un equilibrio internazionale che immancabilmente sacrificava la giustizia per salvaguardare quella che si voleva chiamare pace, ed era al massimo una cessazione delle ostilità o tino stato di equilibrio fondato sul terrore.
I processi all'Aja e a Kigali, pur tra mille difficoltà, incertezze e anche sconfitte, vengono celebrati. Quell'unico criminale condannato definitivamente dal tribunale per la ex Jugoslavia che sconta la stia pena in un carcere norvegese, insieme con le altre decine di imputati in attesa di giudizio nel carcere olandese di Scheveningen, è la prova che la giustizia internazionale sta cominciando a trovare il proprio passo e vi è da augurarsi che la sua ombra si riveli sempre più inquietante per quanti si propongano di attentare ai diritti dell'uomo.
Un complesso e originale sistema di giustizia penale internazionale sta prendendo le misure rispetto alla propria "materia" e affronta le sue prime difficilissime prove. Esso non potrà più fondarsi sulle strutture della giustizia internazionale concertata e convenzionale, espressione delle ragioni della politica e degli equilibri internazionali fondati a loro volta sulla sovranità nazionale e sulle varie politiche di potenza. Esso dovrà riposare invece sul riconoscimento della "rule of law" della sovranità dei principi costitutivi della comunità giuridica internazionale. Per le stesse ragioni esso non potrà più fondarsi esaurientemente sulle esperienze dei vari tribunali militari, si tratti di tribunali nazionali o internazionali.
Oggi la violazione dei diritti dell'uomo non può più essere riferita soltanto i situazioni belliche in senso classico. In proposito la terribile esperienza delle stragi naziste nell'Est europeo e anche in Italia insegna. Oggi le più gravi violazioni sono commesse al di fuori di quello schema. La funzione dei tribunali militari rimane limitata ormai a situazioni abbastanza circoscritte, caratterizzate da crimini commessi all'interno di strutture militari tradizionali (la "catena di comando") nell'ambito di un conflitto anch'esso tradizionale.
Il discorso cambia completamente quando, come ormai nella maggior parte dei casi, nessuna di queste situazioni è presente nella ricostruzione di gravissimi crimini contro l'umanità: genocidio, stupri etnici, pulizia etnica, terrorismo, utilizzazione della criminalità comune, utilizzazione di armi chimiche e biologiche. I conflitti superano ormai le categorie classiche della guerra e si pongono come obiettivo diretto le popolazioni civili, gli inermi, chi non è in grado di difendersi o fuggire.
Occorre che la comunità internazionale e gli stati si dotino di una rete di intervento e iniziativa giudiziaria che nella repressione dei crimini contro l'umanità coinvolga anche le giurisdizioni nazionali. E' infatti nella natura stessa del diritti umani l'inerire a una vera e propria "cittadinanza universale", come tale tutelabile anche davanti a un giudice nazionale. Il negare la tutela per la violazione di un diritto fondamentale dell'uomo per ragioni di cittadinanza o di limiti territoriali equivale a negare l'esistenza stessa di quel diritto.
In questo senso deve essere apprezzato lo sforzo compiuto dai Lord inglesi per rimuovere l'immunità assicurata a Pinochet, mentre al contrario va segnalata l'inerzia del legislatore italiano che ancora esita a dotarsi degli strumenti legislativi per l'attuazione a livello di giurisdizione penale delle convenzioni che pure il nostro Paese si è affrettato a firmare e ratificare.

Condividi
Aggiornato al:
29.12.2011
Article ID:
578859