Ordinanza PCM 3907/10 - Riduzione del rischio sismico

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ItalianaL' Ordinanza P.C.M. n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 - 1° dicembre 2010 - s.o. n. 262, disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009 relativamente ai fondi disponibili per l'annualità 2010.

Il successivo Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 10 dicembre 2010 ripartisce la quota assegnata per l'annualità 2010 pari a euro 44 milioni tra le regioni. Alla Toscana sono assegnati euro € 137.860,97 per attività di microzonazione sismica (lett. a) e euro € 1.171.818,22  per interventi di prevenzione sismica su edifici (lett. b e c).

Le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici per la gestione degli interventi previsti da questa Ordinanza sono specificati nei decreti del Capo Dipartimento della Protezione civile  (art.1)

Interventi finanziati

L'Ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il 2010, possa essere utilizzata dalle Regioni per:

a) studi di microzonazione sismica;

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono individuati nei piani di emergenza di protezione civile. Con Decreto dirigenziale n. 6219 del 21/12/2011 è stato approvato il   bando di selezione degli interventi secondoi i cretiri indicati dalla Delibera G.R.T. n. 567 del 11/07/2011Con Decreto dirigenziale n. 2104 dell'8 Maggio 2012 è stata approvata la graduatoria degli edifici ammissibili e gli interventi ammessi ai contributi.

Palazzo Municipale Filattiera (MS) € 341.622,40
Ufficio tecnico comunale e di Protezione Civile, poste e Misericordia del Barghigiano Barga (LU) € 736.200,00


c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro).

Le Regioni possono finanziare gli interventi di tipo b) fino al 40% delle disponibilità complessive.
I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui l'accelerazione al suolo "ag" non sia inferiore a 0,125g (allegato 7) (art.2 e 16).

Il Dipartimento della Protezione civile ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico secondo i criteri riportati nell'allegato 2.

Le Regioni gestiscono i contributi per le indagini di microzonazione sismica.

Le Regioni predispongono i programmi degli interventi, sentiti i Comuni interessati, che trasmettono una proposta di priorità degli edifici entro 60 giorni dal 1° dicembre, data di pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale.

Studi di microzonazione sismica (Delibera di GRT n. 261 del 18.04.2011)

La somma di 4 milioni di euro è destinata agli studi di microzonazione sismica, che siano effettuati almeno di livello 1.

I contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura superiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. Le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi.

Il documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Per supportare e monitorare a livello nazionale gli studi è istituita una Commissione Tecnica che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile. La composizione della Commissione è riportata all'articolo 5 di questa ordinanza. E' presieduta dal direttore dell'Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico. (art.5)

Per gli ambiti di propria competenza, le Regioni predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti Locali, entro novanta giorni dal 1 dicembre 2010, data di pubblicazione di questa ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Nei successivi sessanta giorni, le Regioni provvedono a selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, i contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica sono definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale al 1 dicembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza. Vedi tabella (art.7)

Interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione

Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento – inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali - è determinato nella misura massima prevista dall'art.8 dell'ordinanza.(art.8)

Specifiche sugli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione sono contenute negli art. 9 e 13. (art.9 e 13)

La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, che è espresso in termini di livello di adeguatezza, definito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell'opera) e domanda (resistenza che ha un'opera nuova). (art. 10)

I contributi previsti per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione o ricostruzione non vengono concessi per edifici posti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici "moderni" realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica dell'assenza di gravi carenze è soddisfatta se l'edificio rispetta le condizioni dell'allegato 5 di questo provvedimento. (art.11)

Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico ovvero demolizione e ricostruzione, il contributo per singolo edifico è stabilito nella misura massima e destinato solo agli interventi strutturali secondo i criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 12. (art.12)

Ripartizione dei contributi

La ripartizione dei contributi fra le Regioni è realizzata sulla base dei criteri dell'allegato 2. Le Regioni, d'intesa con i Comuni individuano quelli in cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle regioni che devono redigere una graduatoria di priorità. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l'iniziativa mediante affissione del bando sull'albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione. La regione formula e rende pubblica la graduatoria entro i successivi 60 giorni. Termini e modalità sono riportati all'art. 14.

I contributi concessi per gli interventi possono essere revocati dal Dipartimento protezione civile se le somme destinate non sono impegnate entro 12 mesi dall'attribuzione. (art.15).

Per completezza di informazioni sull'Annualità 2010 si rimanda alla pagina dedicata della Protezione Civile.

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Aggiornato al:
30.10.2020
Article ID:
175672