Aggiornamento in: Ambiente Inquinamento

Localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

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Inquinamento elettromagnetico

Previsioni della normativa regionale (l.r. 49/2011) in materia di localizzazione degli impianti:
-  Definizione dei Criteri localizzativi (di cui alla l. 36/2001 art 3 comma 1 lettera d punto 1):

Art 11 Comma 1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:
a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;
d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.


- Introduzione del Programma comunale degli impianti di cui all'art 9.

Il Programma comunale degli impianti "definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti" sulla base delle proposte dei gestori e (art 9 comma 1 lettera b) "nel rispetto delle aree individuate come idonee dal piano operativo ...".


Previsioni della normativa nazionale in materia di localizzazione degli impianti
- Legge Quadro 36/2001 Art 8 comma 6 "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

- Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs 259/2003) - Art 86 comma 3 "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380..".

GIURISPRUDENZA
Numerose sentenze di Consiglio di Stato e Corte Costituzionale hanno consolidato la competenza dei comuni nella localizzazione degli impianti di radiocomunicazione con finalità di minimizzazione dell'esposizione della popolazione e del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti compatibilmente con la copertura dei servizi di radiocomunicazione.

In sostanza la localizzazione degli impianti rientra nelle competenza di governo del territorio degli Enti locali e deve essere esercitata con le suddette motivazioni e senza porre limitazioni alla funzionalità degli impianti, ovvero deve essere compatibile con la piena realizzazione delle reti di telecomunicazione e la copertura dei relativi servizi su tutto il territorio.

Sentenze e massime
Le seguenti massime vengono citate in una serie di sentenze del Consiglio di Stato in materia di localizzazione degli impianti, ad es. si veda la recente sentenza CdS 2073 del 5/5/2017.

- Nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di particolare pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, etc.) (CdS 306/2015, CdS 3282/2010)

- I comuni non possono imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti non sono compatibili con la copertura del territorio nazionale (CdS 723/2014)

- Non sono legittimi limiti alla localizzazione riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (CdS 1955/2014 e 9414/2010)

- I limiti di carattere generale non possono essere giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle onde elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri (CdS 1955/2014, 1377/2014)

- Le disposizioni che prevedono distanze minime da una serie di siti sensibili sono illegittime se pongono limiti generali che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbero addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i "criteri di localizzazione" si trasformerebbero  in "limitazioni alla localizzazione". Mentre le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se comunque consentono "una sempre possibile localizzazione alternativa" e non "l'impossibilità della localizzazione". (Sentenze Corte costituzionale 331/2003 e 307/2003)

- "Possono essere ammessi limiti di carattere generale purché sia garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. In conseguenza possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree" (CdS 306/2015, CdS 183/2015, CdS 3085/2015)

La pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti anche ampie aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma e purché ciò, consentendo la localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori, sulla base di condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073)

In assenza di esplicite e chiare disposizioni di segno contrario la realizzazione dell'impianto è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica (CdS 5342/2007).

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Aggiornato al:
26.02.2018
Article ID:
15069517