Importazione di prodotti sementieri da Paesi terzi

Per prodotti sementieri si intendono sia le sementi destinate alla piantagione sia i materiali di moltiplicazione destinati alla piantagione quali tuberi, bulbi e rizomi.

Gli operatori professionali che vogliono importare nell’Unione Europea prodotti sementieri dai Paesi Terzi devono essere iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali – RUOP – presso il Servizio Fitosanitario della Regione in cui l’operatore ha la propria sede legale. (Reg. (UE) 2016/2031, art. 65, comma 1, lettera a).

Per l’importazione dei prodotti sementieri dai Paesi terzi, lo spedizioniere doganale (responsabile del carico), per conto dell’operatore professionale importatore (ditta importatrice), deve presentare sul portale TRACES NT la richiesta del Documento Sanitario Comune d’Entrata per le piante e i prodotti vegetali (Common Health Entry Documents – Plants and plant Products CHED-PP). (Reg. (UE) 2017/625, art. 56).

La spedizione deve essere sempre accompagnata dal certificato fitosanitario emesso dall’Autorità competente del Paese terzo esportatore. Per alcuni prodotti sementieri, in relazione al Paese di origine della merce, tale certificato fitosanitario deve riportare le dichiarazioni previste dall’allegato VII del Reg. (UE) 2019/2072.

Per i prodotti sementieri, provenienti da determinati Paesi terzi, elencati nell’allegato XI A del Reg. (UE) 2019/2072 è obbligatoria l’ispezione fitosanitaria della merce presso il posto di controllo frontaliero.

Per le sementi di peperone (Capsicum spp.) e pomodoro (Solanum lycopersicum), il certificato fitosanitario deve riportare le dichiarazioni previste dal Reg. (UE) 2020/1191 per attestare che siano indenni dal patogeno Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Presso il posto di controllo frontaliero, per tali sementi è obbligatoria l’ispezione fitosanitaria e almeno il 20 % delle partite deve essere sottoposto a campionamento e analisi.

Per i prodotti sementieri elencati nell’allegato XI B del Reg. (UE) 2019/2072 l’ispezione fitosanitaria non è obbligatoria per tutte le spedizioni ma è prevista su almeno l’1 % delle spedizioni stesse, ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) 2019/66.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 2 febbraio 2020, art. 40, l’importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell’allegato II dello stesso decreto deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Tale autorizzazione (in attesa di un nuovo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) viene rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del 4 giugno 1997, allegato II. Presso il posto di controllo frontaliero è obbligatoria l’ispezione fitosanitaria volta anche ad accertare la rispondenza della merce alla suddetta autorizzazione, attraverso la verifica della corretta cartellinatura, con riferimento alla specie vegetale, alla varietà e alla categoria dei prodotti sementieri.

In tutti i suddetti casi in cui viene effettuata l’ispezione fitosanitaria, per il rilascio del Documento Sanitario Comune d’Entrata (CHED-PP) è dovuto il pagamento della tariffa fitosanitaria ai sensi del Reg. (UE) 2017/625, allegato IV, Capo 1, sez. VIII.

 

Per l’importazione dai Paesi terzi delle sementi di mais (Zea mays) e soia (Glycine max) vige il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 novembre 2003, aggiornato dal Decreto ministeriale del 5 marzo 2020. Tali sementi sono sottoposte a campionamento e analisi, a spese dell’importatore, per accertare l’assenza di OGM e possono essere movimentate e immesse in commercio solo dopo l’esito delle analisi.

 

Per ulteriori informazioni scrivere a: fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it

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Aggiornato al:
11.05.2021
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60640197