Importare, spostare o detenere organismi nocivi e/o introdurre vegetali, prodotti vegetali ed altre merci di vietata importazione nella UE, per prove ufficiali, scopi scientifici o educativi

La normativa fitosanitaria vieta l’importazione e la detenzione di organismi nocivi da quarantena o di altri organismi regolamentati particolarmente pericolosi per i vegetali e, da determinati paesi extra UE, l’introduzione nel territorio della UE di alcune tipologie di vegetali, prodotti vegetali ed altre merci che possono comportare un alto rischio fitosanitario.

Gli organismi nocivi e le merci di vietata importazione sono elencati in svariate normative, tra le quali si ricordano i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2072 e 2018/2019.

Inoltre, per alcune di tipologie di merci vi sono regole precise per l’importazione nel territorio dell’Unione (vedi allegato VII del Regolamento UE 2019/2072). Anche in questo caso se tali condizioni non sono rispettate tali prodotti non possono essere introdotti.

Tuttavia, l’importazione, la detenzione, lo spostamento di questi organismi nocivi ai vegetali (artropodi, funghi, batteri, nematodi, ecc.) o delle merci vietate (ad esempio la corteccia di castagno separata del tronco o la terra in quanto tale) possono essere autorizzati, temporaneamente, per scopi scientifici, educativi o sperimentali e per consentire la riproduzione, l’esecuzione di prove ufficiali o la selezione varietale.

Tutte queste autorizzazioni vengono rilasciate dal Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) che ha sede presso il Ministero dell’agricoltura (MIPAAF), ma è subordinato al parere positivo del Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio dove verranno effettuate le prove suddette.

La procedura per la concessione della deroga è descritta nel regolamento delegato (UE) 2019/829 del 14 marzo 2019.

In sintesi l’interessato deve presentare richiesta via PEC al SFC all’indirizzo: cosvir5@pec.politicheagricole.gov.it, indicando*:

  • i dati del richiedente e del responsabile dell’attività di ricerca, sperimentazione, riproduzione, ecc.;

  • il tipo di materiale che oggetto della richiesta di deroga e tutte le sue caratteristiche;

  • il luogo di origine di tale materiale;

  • la durata e la descrizione del tipo dell’attività, il luogo e la struttura dove questa verrà svolta;

  • il tipo di imballaggio e mezzo di trasporto utilizzati per lo spostamento;

  • l’utilizzo finale del materiale e eventualmente il metodo di distruzione o trattamento del materiale al termine dell’attività.

*Le indicazioni sopra descritte sinteticamente sono riportate per esteso nell’allegato 1 del regolamento 2019/829 sopra menzionato.

Le attività di cui sopra saranno svolte sotto la sorveglianza del servizio fitosanitario competente.

L'autorizzazione è concessa per l'attività prevista esclusivamente qualora sia garantito che l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o l'utilizzo del materiale non comportino l'insediamento o la diffusione nel territorio dell'Unione di organismi nocivi.

A tal fine si dovrà tenere conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione del degli organismi nocivi oggetto dell’autorizzazione, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso all’importazione stessa.

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Aggiornato al:
11.05.2021
Article ID:
60640136