Compartecipazione accisa sulla benzina

Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è attribuita alla Regione una compartecipazione all'accisa sulla benzina per autotrazione in relazione ai consumi avvenuti sul proprio territorio (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Pur non avendo un preciso vincolo di destinazione, nell'intento del legislatore, le risorse acquisite in questo modo dalle regioni, avrebbero dovuto costituire una parte delle fonti di finanziamento del trasporto pubblico locale.
Con il decreto legislativo n. 56/2000 l'importo della quota regionale dell'accisa è stato portato a 250 lire/litro comprendendo in esso anche un parziale recupero di trasferimenti destinati al finanziamento della sanità e soppressi con lo stesso decreto legislativo.

L'articolo 1 comma 301 della Legge di Stabilità per il 2013, ridisegnando completamente le modalità di finanziamento del trasporto pubblico locale, abolisce la quota regionale dell'accisa sulla benzina.

Per info
Silvia  Fedeli tel. 055 43 83 440; fax. 055 43 83 118

 

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Aggiornato al:
16.01.2024
Article ID:
639467