Addizionale regionale all'Irpef

Addizionale regionale Irpef
L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con l' art.50 del decreto.legislativo n. 446 del 15/12/97.

 

Soggetti obbligati
Sono obbligati al pagamento di tale addizionale tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato per i quali, nell'anno di riferimento risulta dovuta l'Irpef dopo aver computato tutte le detrazioni d'imposta agli stessi riconosciute.

Come si paga
La Regione a favore della quale deve essere effettuato il versamento è quella in cui il contribuente ha il domicilio fiscale (codice Regione Toscana 17).
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed a quelli a questi assimilati, l'addizionale è liquidata dai sostituti di imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuta in un numero massimo di undici rate a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio.
Le modalità di pagamento sono stabilite a livello centrale e vi sono modalità diverse a seconda del sostituto d'imposta che effettua il versamento. Per le modalità di pagamento si rinvia pertanto al sito dell'Agenzia delle entrate.

Quanto si paga
L'importo dovuto per addizionale regionale è determinano applicando l'aliquota ordinaria, se la Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale non ha stabilito altre aliquote, al reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa.
L'articolo 28, commi 1 e 2 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ha determinato l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'Irpef, applicabile a decorrere dall'anno d'imposta 2011, nella misura dell'1,23%.
Con legge regionali n.66/2011 "Legge finanziaria per il 2012" la Regione Toscana ha disposto, per la prima volta, un aumento dell'aliquota, sullo scaglione di reddito oltre 75.000,00 euro, elevandola a 1,73%. La Regione è intervenuta in modo più consistente con la legge regionale n.77/2012 (manovra finanziaria regionale per il 2013), successivamente modificata dalla legge regionale n. 19/2013 differenziando le aliquote per fasce di reddito.

A far data dal 01 gennaio 2022, tenuto conto della  L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che reca all’articolo 1, commi 5 e 6, disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), operata dall’articolo 1,comma 2, lettera a), della stessa l. 234/2021, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, è stato necessario intervenire con Legge regionale 28 marzo 2022, n. 9  alla modifica dell’articolo 4 della l.r. 77/2012, sia nella parte relativa agli scaglioni di reddito che vengono adeguati a quelli previsti dalla l. 234/2021, sia nella parte relativa alle aliquote.

 

Aliquote

Aliquote in vigore dall’anno d’imposta 2013 all’anno imposta 2021

Reddito per scaglioni

  aliquota
Fino a 15.000,00 euro   1,42
Da 15.001,00 a 28.000,00 euro   1,43
Da 28.001,00 a 55.000,00 euro   1,68
Da 55.001,00 a 75.000,00 euro   1,72
Oltre 75.001,00 euro   1,73

Calcolo da effettuarsi per scaglioni di reddito

 

Aliquote in vigore dall’anno d’imposta 2022

Reddito per scaglioni

  aliquota
Fino a 15.000,00 euro   1,42
Da 15.001,00 a 28.000,00 euro   1,43
Da 28.001,00 a 50.000,00 euro   1,68
oltre 50.001,00   1,73

Calcolo da effettuarsi per scaglioni di reddito

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Aggiornato al:
16.01.2024
Article ID:
638751