Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (ex Arisgam)


Soggetti passivi
Obbligati al pagamento dell'addizionale regionale sono i soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sul gas naturale, elencati dall'art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, fra i quali:
1. i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
2. i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
3. i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
4. i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.
L 'imposta regionale sostitutiva è dovuta dalle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo.

Tariffe
A partire dal 1° gennaio 2013 sono in vigore in Toscana le nuove tariffe per metro cubo stabilite dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77 riportate nella tabella "Aliquote addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (ex ARISGAM)"
N.B.: Le suddette tariffe resteranno in vigore fino ad emanazione da parte della Regione di specifiche disposizioni di variazione a mezzo legge regionale.

Quando pagare
Versamento a conguaglio, calcolato sulla base della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale risulti un credito, questo può essere ordinariamente compensato con l'importo della rata di acconto di marzo. Qualora permanga un residuo credito, il medesimo può essere oggetto di compensazione - da operare fino a capienza - con le successive rate di acconto mensili."

Come pagare
I versamenti in acconto e a conguaglio devono essere effettuati tramite la seguente modalità:
 

Cauzione
Ai sensi dell'art. 12, primo comma, D.Lgs. 21/12/1990 n. 398, i soggetti tenuti al pagamento dell'Addizionale Regionale devono prestare alla Regione una cauzione, pari ad un dodicesimo dell'imposta annua dovuta. Sono esonerati da tale obbligo le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici ed i soggetti ai quali sia stata concessa l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione relativamente all'accisa.

A decorrere dal 15/02/2023 la cauzione deve essere versata con una delle seguenti modalità:

  • direttamente online sulla piattaforma web Iris-Pagamenti online della Regione Toscana;
  • In alternativa è possibile adempiere a tale obbligo attraverso prestazione di apposita fideiussione bancaria, con relativa autentica notarile, con gli stessi obblighi di comunicazione all'ufficio regionale:
    Regione Toscana - Settore Politiche Fiscali e Riscossione, via di Novoli 26, 50127 Firenze.


Dichiarazione
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 398/1990 copia della dichiarazione annuale di consumo presentata alle competenti Agenzie delle Dogane, ai fini dell'accisa, deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello relativo alla dichiarazione, anche alla Regione Toscana tramite:

  • PEC, posta elettronica certificata (se possessori di indirizzo di posta elettronica certificata) all' indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it;
  • posta ordinaria indirizzata a Regione Toscana, settore Tributi e sanzioni, Via di Novoli, 26, 50127 FIRENZE.

Si sottolinea, inoltre, che ogni notizia rilevante ai fini di una corretta gestione del tributo, quali inizio e cessazione attività di erogazione, fusioni, incorporazioni, variazioni indirizzo sede legale, ecc..., deve essere comunicata all'ufficio suddetto utilizzando le stesse modalità.

Sanzioni
Sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa le seguenti ipotesi:

1. omesso o insufficiente pagamento delle rate di acconto o del versamento a conguaglio

2. tardivo pagamento delle rate di acconto o del versamento a conguaglio

3. omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale
- sanzione da euro 500 a euro 3.000 (ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).


Atti impositivi e sanzionatori: possibilità difensive
Le violazioni indicate sono contestate con apposito atto dirigenziale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2005, nel quale sono indicate, oltre all'eventuale recupero del tributo evaso, le sanzioni applicate. Consulta le possibilità difensive esercitabili a fronte di atti impositivi e/o sanzionatori alla pagina Contenzioso tributario

Per informazioni scrivere a deaf@regione.toscana.it

 

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Aggiornato al:
16.01.2024
Article ID:
639412